Accade abbastanza frequentemente che nel Comune di … vengano segnalati episodi di furti e piccoli vandalismi all’interno dei cimiteri, consistenti in sottrazioni di addobbi floreali o altri oggetti dalle tombe, danneggiamento delle stesse o altri episodi simili. Tali fatti generalmente vengono segnalati all’Ufficio competente dai familiari dei defunti ed, in certi casi vengono conosciuti direttamente dalla lettura dei quotidiani locali (che offrono un’immagine negativa del Comune che controlla e gestisce i cimiteri e che in alcuni casi danno luogo anche a richieste di rimborso o ripristino a carico dell’Amministrazione stessa). Si precisa che gli episodi sopradescritti, a parere del Comune di … meritano la massima attenzione, venendo a toccare la sensibilità delle persone con evidenti implicazioni emozionali e affettive molto forti che vanno oltre al presunto danno materiale ed economico subito. È peraltro evidente la difficoltà di riuscire a garantire una sorveglianza davvero efficace e a sorprendere sul fatto gli autori dei furti o dei vandalismi. D’altro lato non è proponibile che il personale cimiteriale possa fermare una persona in possesso di tali oggetti, accusandola di averli sottratti da una tomba non sua. Al fine di arrivare ad una chiara definizione di quelli che debbano essere i comportamenti del Comune di … per affrontare correttamente la situazione, anche dal punto di vista giuridico e legale, si chiede se, oltre ad adottare tutte le misure organizzative possibili per garantire il servizio di sorveglianza e prevenire episodi di furto e/o danneggiamento, sussistano a carico dell’Amministrazione comunale specifiche obbligazioni, ed in particolare: 1. se sia possibile, vista la disposizione di esonero da responsabilità diretta di cui all’art. 45, comma. 3 del regolamento comunale sopra citato, eccepire un inadempimento o una colpa dell’Amministrazione nell’adempimento dell’obbligo di vigilanza a custodia sui cimiteri per richiedere, in via indiretta, il risarcimento del danno causato da furti o atti vandalici; 2. quali responsabilità possano essere riconosciute in capo al Comune per danneggiamenti non imputabili a lavori di manutenzione o altro eseguiti dal proprio personale ma derivanti comunque da oggetti presenti nel cimitero (ad es. dallo schianto di alberi ornamentali dovuto ad eventi meteorologici, ad incendi o altri danneggiamenti dolosi, escludendosi comunque la cattiva cura degli stessi da parte dell’Amministrazione).
Risposta:
Il comune quale titolare del cimitero, impianto demaniale, ha la responsabilità oggettiva di cui all’art. 2043 codice civile, cui deve far fronte attraverso un’opera di normale diligenza, controllo e vigilanza, fermo restando che la responsabilità oggettiva emerge in caso di dolo o colpa rispetto al verificarsi del danno ingiusto. Il comune, pertanto, si deve attivare in modo da assicurare una idonea attività di sorveglianza, anche se, e si condivide la considerazione, tale vigilanza non possa assicurare in assoluto una prevenzione dei fatti dolosi compiuti da terzi, né tanto meno l’individuazione dei responsabili, nei singoli casi. Il personale comunale addetto ai cimiteri ha il dovere di tutela dei beni comunali, ma anche quella dei beni privati ricadenti nella sfera di sorveglianza del comune, anche se evidentemente non assolve a funzioni di polizia giudiziaria. Rispetto all’art. 51 DPR 10 settembre 1990, n. 285 si esprime l’avviso che la “vigilanza” presa in considerazione non abbia il contenuto materiale che sembra emergere dal quesito, quanto abbia una valenza ben più ampia, estesa anche all’utilizzo dei sepolcri privati all’interno dei cimiteri (cioè alla sussistenza delle condizioni che consentono o meno la sepoltura di una salma in un determinato sepolcro, ecc.), alla loro manutenzione e alla gestione complessiva delle opere presenti nei cimiteri; altrettanto il servizio di custodia non può essere valutato in termini materiali, quanto in termini giuridici. Poiché i manufatti di privati installati su sepolcri privati o, se eccezionalmente consentiti dal comune, anche su sepolture nei campi ad inumazione comune, sono di proprietà esclusiva dei privati che hanno anche l’obbligo della loro manutenzione (art. 63 DPR 10 settembre 1990, n. 285), la responsabilità oggettiva di cui all’art. 2043 codice civile fa carico a privati, si ricava che l’auto-deresponsabilizzazione che il regolamento comunale afferma ha un suo fondamento giuridico, anche se il comune ha l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire situazioni di vandalismo o danneggiamento. Alla luce di quanto sopra la responsabilità dell’amministrazione rispetto a beni di proprietà privata presenti all’interno dei cimiteri sussiste solo se l’amministrazione comunale risulti dolosamente o colpevolmente carente rispetto all’obbligo di vigilanza e custodia (entrambi i termini intesi qui in senso molto “materiale” e assolutamente non giuridico, dei cimiteri), in termini di ordinaria diligenza. Nel caso di eventi fortuiti che producano un danno valgono le comuni regole della responsabilità oggettiva (già citato art. 2043 e seguenti, codice civile) che fanno carico all’ente proprietario del cimitero, responsabilità cui può essere fatto fronte anche attraverso la stipula di apposita assicurazione, come viene generalmente fatto dai comuni per altri impianti (acquedotto, strade, viabilità, parchi e giardini, ecc.).
Norme correlate:
Art capo09 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo10 di
Riferimenti:
Parole chiave:
CIMITERO-custodia,SEPOLCRO-vilipendio di sepolcro,VARI-reati
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