Il Comune di … ha in corso con A.USL comunale un piccolo diverbio in merito ai prodotti abortivi fra la 20 e la 28 settimana. Secondo il Comune essi sono parti anatomiche non riconoscibili (da incenerire), mentre per la A.USL, invece, parti anatomiche riconoscibili ma non richieste (art. 7, comma 2 DPR 285/90) e quindi da seppellire in seguito a cremazione.
Risposta:
Il Comune, ai sensi dell’art. 50 del DPR 285, è tenuto a dare sepoltura e a sostenerne il relativo onere economico ai cadaveri, ai resti mortali (comprese le parti anatomiche riconoscibili, delle quali oggi esiste una definizione normativa ad opera dell’art.3 del DM 219/00) ai nati morti e ai prodotti del concepimento di cui all’articolo 7 (vale a dire che sono esclusi i prodotti abortivi di età di gestazione inferiore alle 20 settimane non richiesti dai familiari) purché di deceduti nel Comune o di persone che avevano al momento della morte residenza nel Comune. La struttura sanitaria deve farsi carico dell’onere relativo alla termodistruzione dei prodotti abortivi di età di gestazione inferiore alle 20 settimane ove non siano richiesti dai familiari, in quanto sono considerati rifiuti sanitari pericolosi a rischi infettivo (ex art.10 DM 219/00). Per quanto riguarda, invece, i feti di età di gestazione compresa fra la 20a settimana e la 28a settimana, superiori alla 28a ed i feti dichiarati nati morti, sussistendo l’obbligo di seppellimento in capo al Comune (ex art.50 ed art.7 DPR 285/1990), anche la relativa cremazione (ove richiesta al posto della sepoltura a sistema di inumazione) deve essere a suo carico. La cremazione può essere effettuata solo in crematori autorizzati come tali. Si noti che per il trasporto funebre è applicabile l’art. 16 del DPR 285/90 e, in relazione a quanto stabilito in sede regolamentare locale, l’onerosità o la gratuità. In caso si proceda ad inumazione dei prodotti del concepimento compresi fra la 20a e la 28a settimana, superiori alla 28a ed i nati morti occorre tenere presente che il DPR 285/90 non contiene disposizioni relative alla dimensione delle fosse loro destinate. Sarà il regolamento locale o, in assenza, l’ordinanza del Sindaco che regola inumazioni ed esumazioni a stabilire dette misure. Si è del parere che i prodotti del concepimento di cui al comma 2 dell’art.7 ed i nati morti debbano obbligatoriamente essere inumati in una fossa distinta. Analogamente i feti sotto le 20 settimane se vi sia la richiesta dei genitori, (ex art. 7 comma 3).
Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo04 di
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-feto,CADAVERE-distruzione,CREMAZIONE-associazione cremazionisti,VARI-parti anatomiche,VARI-autorità sanitaria
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