Quesito pubblicato su ISF2001/2-b

Viene domandato se le urne contenenti le ceneri possano essere seppellite in terra, ai piedi di una altra fossa.

Risposta:
Allo stato della vigente legislazione (art.80 del DPR 10 settembre 1990, n.285, art.343, comma 2 del TU delle leggi sanitarie RD 27 luglio 1934, n.1265 e del paragrafo 14.3 della Circolare Min. Sanità n.24 del 24/06/93) le urne cinerarie possono essere custodite nel cimitero, in loculo, colombario, nicchia o cappella privata, o in altre sepolture fuori dai cimiteri (art.101 e ss. DPR 285/90 cit.). Debbono cioè essere custodite in spazi aventi destinazione stabile e garantiti contro ogni profanazione. Si è del parere che non sia possibile seppellire l’urna cineraria nella nuda terra, in quanto le norme citate, relativamente alla collocazione delle urne cinerarie, contengono esclusivamente riferimenti alle caratteristiche edilizie di edifici o spazi dati in concessione. La soluzione da noi proposta è analoga a quella che viene adottata in materia di cassetta resti ossei, vale a dire la collocazione in ossario sito in concessione per sepolture a sistema di inumazione. A nostro giudizio, infatti, potrebbe consentirsi, attraverso disposizione regolamentare locale, la collocazione dell’urna cineraria in un contenitore (di materiale resistente, ad es. pozzetto di cemento armato, plastica, ecc.) situato in un’area in concessione (quindi non in una fossa in campo comune) [n.d.r. Si segnala che per effetto della L. 30/3/2001, n.130 sarà possibile l’interramento delle urne secondo quanto sarà stabilito in via regolamentare].

Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo21 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-autorizzazione alla sepoltura,CADAVERE-inumazione,CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-cineraio comune


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