Quesito pubblicato su ISF2001/1-v

Presso il cimitero di … esiste una cappella funeraria per collettività (Confraternita) risalente a fine ‘800 primi ‘900. Al momento attuale non ci sono più confratelli ed il Vescovo della diocesi con una sua lettera ha declinato ogni responsabilità sulla stessa cappella, cedendone la piena disponibilità al comune. La lettera in oggetto è sufficiente a dichiarare la rinuncia alla concessione? La cappella è in uno stato d’incuria preoccupante, è transennata e abbisognevole di una completa ristrutturazione, motivo per cui è necessario provvedere in primo luogo alla traslazione dei feretri e dei resti mortali in altro luogo prima di procedere agli interventi previsti. Il comune ha invitato con manifesto pubblico tutti coloro che hanno parenti tumulati nella cappella a recarsi presso l’ufficio cimitero per disporre della futura sistemazione dei loro cari, e ha inoltre disposto che, non pervenendo richiesta entro 90 giorni dalla pubblicazione del manifesto alcuna richiesta, provvederà a traslare i resti nell’ossario comunale. Il comune ha agito correttamente? Coloro che sono tumulati nella cappella mantengono il diritto a conservare il posto e i parenti quali diritti dovranno pagare? Il comune può dare eventualmente in concessione i loculi che resteranno vuoti ad altri richiedenti stante una preoccupante carenza di loculi nel cimitero, e a quali condizioni? Si chiede cortesemente una risposta in tempi brevi stante l’urgenza.

Risposta:
Le cappelle funerarie in uso alle confraternite rientrano tra i sepolcri privati nei cimiteri in concessione ad un ente, in quanto le confraternite sono, generalmente, enti ecclesiastici (quali, oggi, regolati dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, a seguito delle modifiche al Concordato ed ai Patti Lateranensi di cui all’Accordo firmato a Villa Madama il 18.2.1984). In quanto tali il potere di rappresentanza dell’ente spetta a chi ne abbia la rappresentanza legale (ci si scusi per la apparente ripetizione dei termini) cioè spesso il priore o altro soggetto individuato sulla base dell’atto costitutivo dell’ente ed è unicamente tale soggetto che ha titolo a compiere atti giuridici in nome e per conto dell’ente ecclesiastico. Nel caso di avvenuta soppressione o scioglimento dell’ente, la rappresentanza può essere individuata nel soggetto che sia subentrato all’ente soppresso o sciolto e, quindi probabilmente, l’autorità ecclesiastica diocesana. La soppressione deve risultare da atto autentico, così come deve essere venuto meno il riconoscimento oppure preso atto della soppressione o scioglimento dall’autorità civile, sulla base delle norme, citate, che regolano i rapporti degli enti ecclesiastici nei confronti delle autorità civili. Nell’ipotesi, come sembrerebbe anche se non risulta sia stata data prova di ciò, di scioglimento o soppressione dell’ente con contestuale subentro dell’autorità ecclesiastica diocesana nei rapporti attivi e passivi facenti capo all’ente, la rinuncia dell’ordinario diocesano potrebbe configurarsi come rinuncia, di cui il comune si limita a prendere atto, secondo le competenze esclusive di cui agli artt. 107 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando che gli obblighi di manutenzione gravano sul soggetto titolare della cappella fino al momento in cui non sia stato preso atto della rinuncia, la rinuncia produce il trasferimento della titolarità del manufatto sepolcrale al comune, che ne può disporre per l’assolvimento della funzione cimiteriale, anche provvedendo, in conformità a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, alla concessione del manufatto a terzi, concessione dell’area ed eventualmente del manufatto, una volta ripristinato, che viene regolata dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria. Gli oneri per assicurare l’ulteriore sepoltura delle salme, o dei resti, tumulate, per gli eventuali trasferimenti necessari per il loro trasferimento in altra sepoltura a seguito della rinuncia, così come le comunicazioni ai familiari ed ogni altra attività ed intervento che si renda necessario per liberare la cappella funeraria rinunciata, sono integralmente a carico del soggetto titolare o, già titolare della cappella funeraria. La presa d’atto della rinuncia potrà essere adottata una volta che il soggetto titolare, ed obbligato, abbia provveduto all’integrale sgombero del manufatto.

Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 00 di Decreto

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CONCESSIONE-incuria,CONCESSIONE-rinuncia,SEPOLCRO-confraternita,SEPOLCRO-manutenzione


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