Quesito pubblicato su ISF2001/1-p

È stato richiesto allo Stato Civile di questo Comune di concedere autorizzazione del Sindaco per il trasporto di una salma, dall’obitorio del Cimitero di questo Comune alla casa di abitazione, sempre nello stesso Comune, con cassa aperta. La salma avrebbe dovuto sostare in casa per un giorno e una notte prima della sigillazione della cassa. Si precisa che la salma era stata trasportata all’obitorio dopo il decesso sulla pubblica via, che per la stessa non era intervenuta autopsia e venne rilasciato regolare nulla osta della Procura per il seppellimento. Dopo un primo parere favorevole dell’Autorità Sanitaria competente al trasporto con cassa aperta, lo stesso venne revocato in un secondo momento in quanto la salma presentava una ferita al capo lacero-contusa. Il medico dell’A.S.L. sosteneva, comunque, che l’autorizzazione al trasporto di cui sopra poteva rientrare in una sfera di discrezionalità del Sindaco a prescindere dal proprio parere. Il Sindaco ha negato l’autorizzazione al trasporto della salma con cassa aperta. In un Comune confinante queste autorizzazioni al trasporto a cassa aperta dall’obitorio dell’Ospedale all’abitazione del defunto, vengono concesse a discrezione del Sindaco e comunque previo parere favorevole dell’A.S.L.. Si desidera quindi conoscere, non essendo mai pervenuta prima d’ora a questo Comune una simile richiesta e non essendo normata detta ipotesi dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, se esista, oltre a quanto prescritto dal D.P.R. 285/90, in materia di trasporti e sigillazione feretri, altra normativa o giurisprudenza o pareri e quale sia la prassi da adottare per il futuro, tenuto conto anche di quanto dichiarato dalla locale A.S.L.

Risposta:
Va preliminarmente premesso che l’autorizzazione al trasporto di cadaveri (così come molte altre funzioni e compiti previsti dal DPR 10 settembre 1990, n. 285) non compete al sindaco, seppure tale sia l’indicazione nominalistica rinvenibile nel DPR 10 settembre 1990, n. 285, in quanto, precedentemente alla sua promulgazione ed entrata in vigore, era già entrata in vigore la legge 8 giugno 1990, n. 142 che aveva profondamente modificato le competenze degli organi dei comuni, introducendo precise distinzioni tra le funzioni degli organi di governo e quelle di organi non di governo, ma unicamente al dirigente (o per i comuni privi di figure dirigenziali, di chi svolga le relative funzioni sulla base delle norme attualmente vigenti), cosa che importa sempre di dover valutare in termini critici le disposizioni del già citato DPR 10 settembre 1990, n. 285 quando indichi la competenza di un determinato organo comunale rispetto ad una certa funzione o compito. È corretta la valutazione dell’ASL per la quale l’autorizzazione amministrativa al trasporto funebre competa al comune, in quanto l’ASL ha solo potestà di dettare prescrizioni nel caso in cui il trasporto riguardi cadavere deceduto per malattia infettiva o diffusiva (trasporto che non può essere vietato, ma solo eseguito con l’osservanza delle prescrizioni stabilite) ed ha il dovere di vigilare su ciascun singolo trasporto. Il trasporto di cadavere a cassa aperta è ammesso (art. 17 DPR 10 settembre 1990, n. 285) nel solo caso in cui esso debba avvenire prima del periodo di osservazione, come nel caso del trasporto del cadavere deceduto sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o in abitazione inadatta e pericolosa al deposito di osservazione comunale. In tutti i casi in cui il trasporto abbia luogo dopo il periodo di osservazione, esso deve necessariamente avvenire nel rispetto dell’art. 30 stesso DPR e quindi sempre a cassa chiusa, prescrizione che va osservata anche per i trasporti che abbiano luogo all’interno del territorio comunale una volta compiuto il periodo di osservazione. Il trasporto funebre in altro comune eventualmente effettuato in violazione dell’art. 30 costituisce infrazione sanzionata a termini dell’art. 358, comma 2 TULLSS quale modificato dall’art. 16 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196. Competente all’accertamento dell’infrazione e all’applicazione della sanzione è l’ASL (art. 16, comma 2 DPR 285) e i proventi spettano al comune da cui prende avvio il trasporto illegittimo, quale titolare della funzione (anche se vi sia solidarietà tra chi abbia effettuato il trasporto in violazione e organi comunali che abbiano eventualmente autorizzato l’infrazione). Le condizioni “estetiche” del cadavere sono del tutto irrilevanti.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 358 di Regio

Riferimenti:

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