Recentemente è emerso l’interesse dell’autorità giudiziaria requirente sul fatto che molte, se non tutte, imprese di onoranza funebre operanti nella zona sarebbe sprovviste dei titoli di legittimazione a svolgere tale attività o di alcuni dei titoli necessari. Conseguentemente avrebbe anche ipotizzato responsabilità di natura penale a carico dei funzionari comunali incaricati al rilascio delle singole autorizzazioni al trasporto funebre per non avere essi provveduto, di volta in volta a verificare la sussistenza di tali requisiti. In relazione a siffatta situazione si chiede di conoscere se spetti ai funzionari comunali incaricati della funzione di rilascio dell’autorizzazione ad effettuare il trasporto funebre, verificare la sussistenza dei titoli di legittimazione delle imprese agenti sul territorio e che, in genere, presentano le istanze di autorizzazione in nome e per conto delle famiglie in lutto.
Risposta:
Come prima cosa occorre precisare che l’attività comunemente nota come impresa di onoranze funebri (IOF), o d impresa di pompe funebri, in alcune realtà territoriali chiamata anche “agenzia funebre”, costituisca un’attività di servizio a contenuto complesso, svolgendo tali ditte diverse funzioni ed attività che presuppongono differenti titoli di legittimazione. L’attività di IOF nel senso tipico è costituita dall’attività di intermediazione d’affari, ponendosi tali imprese come intermediari tra la famiglia e una serie di altri soggetti (amministrazione comunale, azienda sanitaria locale, altre ditte ed imprese fornitrici di prestazioni o di beni o di servizi, parroci o ministri di culto, ecc.). Per lo svolgimento di tale attività occorre che l’impresa sia titolare della licenza di pubblica sicurezza quale prevista dall’art. 115 TULLPS (RD 18 giugno 1931, n. 773). Tra l’altro, essendo la licenza a carattere personale, essa è rilasciata al titolare dell’IOF o alle persone dipendenti dalla ditta che abbiano la mansione di svolgere tali attività. L’esercizio di attività soggetta a tale autorizzazione senza il possesso della relativa licenza, è stato oggetto di provvedimento di depenalizzazione con il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 che ne sanziona, ora, l’infrazione con la sanzione amministrativa pecuniaria di Lit. 1.000.000. La sanzione amministrativa pecuniaria va applicata per ciascuna singola infrazione, il ché nella materia per ogni servizio esequiale che la IOF abbia svolto in nome e per conto dei familiari. Contemporaneamente, tali imprese esercitano anche attività di vendita al minuto, di norma per articoli funerari, che richiede l’autorizzazione comunale o, più recentemente, la comunicazione prevista dal D.Lgs. 114/1999. Possono eventualmente essere necessari altri titoli di svolgimento di attività diverse in relazione ad altre attività o prestazioni che l’IOF assicuri direttamente. Si fa l’esempio della stampa degli avvisi funebri, necrologi, che se effettuata direttamente dall’IOF richiede la titolarità della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’arte della stampa, la cui competenza al rilascio è dell’autorità comunale di pubblica sicurezza per il trasferimento di competenze operato dall’art. 19 DPR 24 luglio 1977, n. 616. Ma si potrebbe pensare anche alla vendita di fiori ed arredi floreali od ad altre attività correlate con il servizio esequiale. L’attività di trasporto funebre, non necessariamente connessa giuridicamente a quella di IOF, ma frequentemente esercitata dalle IOF, richiede la disponibilità di mezzi riconosciuti idonei a termini dell’art. 20 DPR 10 settembre 1990, n. 285, e delle rimesse che devono rispettare i requisiti di cui al successivo art. 21 stesso DPR 10 settembre 1990, n. 285. Ogni singolo trasporto, sia che avvenga all’interno del territorio comunale che interessando comuni diversi, è soggetto all’autorizzazione comunale secondo quanto previsto dall’art. 23 DPR 10 settembre 1990, n. 285. La violazione delle disposizioni regolamentari (non di legge) dettate dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 è soggetta a sanzione amministrativa (art. 107) con un rinvio alle norme di cui, tra l’altro, all’art. 358, comma 2 TULLSS (RD 27 luglio 1934, n. 1265). Le infrazioni di cui all’art. 358, comma 2 TULLSS sono state aggiornate dall’art. 16 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 (Supplemento ordinario alla G. U. n. 146 del 24 giugno 1999). L’autorizzazione al trasporto di cui all’art. 23 DPR 10 settembre 1990, n. 285 costituisce un provvedimento amministrativo di autorizzazione con cui si conclude il relativo procedimento, che va avviato con apposita istanza. Trattandosi di procedimento amministrativo, l’istanza va prodotta dalla parte che ha interesse alla conclusione del procedimento, quindi dai famigliari o chi dispone delle esequie, oppure da persona da questi incaricata, che così viene a svolgere la funzione di intermediazione di cui all’inizio. L’amministrazione (comune) cui è rivolta l’istanza rivolta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre è tenuta unicamente alla verifica delle condizioni per l’effettuazione del trasporto, al più dandone segnalazione alla azienda sanitaria locale quando risulti che la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva per l’adozione delle cautele e prescrizioni di cui 18 e 25 DPR 10 settembre 1990, n. 285. Il comune agisce in questa materia all’interno delle funzioni sanitarie che gli sono proprie, dal momento che l’autorizzazione al trasporto funebre ha carattere igienico-sanitario e non di altro ordine. L’eventuale verifica e controllo dei titoli di legittimazione compete, di norma, all’autorità preposta al rilascio delle singole autorizzazioni o provvedimenti, comunque denominati, caso per caso necessari, così che competono al comune, nelle sue funzioni di autorità competente in materia di attività commerciali ed imprenditoriali, i controlli e le verifiche concernenti le attività commerciali, o sulla titolarità, per riprendere l’esempio fatto, dell’autorizzazione di pubblica sicurezza a svolgere l’arte della stampa. Tali controlli e verifiche, di norma, rientrano nelle competenze dei Corpi di Polizia Municipale, ma si tratta di un aspetto che riguarda l’autonomia organizzativa degli enti locali territoriali. È evidente che gli agenti di polizia municipale, laddove accertino la sussistenza di infrazioni anche a disposizioni rispetto a cui sia carente una potestà di vigilanza e controllo, nonché competenza all’applicazione delle relative conseguenti sanzioni, dovranno darne rapporto all’autorità competente, anche se diversa dal comune, in quanto svolgenti funzioni di polizia, spesso, e non a caso, integrate dal riconoscimento della qualificazione di agente di pubblica sicurezza. Non compete al comune alcuna funzione di controllo sul possesso di licenze ed autorizzazioni di pubblica sicurezza, la cui competenza spetti all’autorità provinciale di pubblica sicurezza (questura). Spetta unicamente alla questura l’applicazione delle sanzioni conseguenti alle infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 115 TULLPS. Tali competenze sono destinate ad essere attribuite ai comuni per effetto dell’art. 163, comma 2, lett. b) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, trasferimento che non ha ancora avuto luogo, mancando, pressoché in tutt’Italia, gli atti attuativi. Ne consegue che i funzionari comunali, in quanto incaricati all’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre di cui all’art. 23 e seguenti DPR 10 settembre 1990, n. 285 non hanno titolo di sorta a verificare il possesso di autorizzazioni amministrative, anche di pubblica sicurezza, che legittimino l’esercizio dell’attività delle IOF.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 358 di Regio
Riferimenti:
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