Domanda
Nel Comune di … in occasione di un'esumazione straordinaria, si è posto il problema della collocazione delle cassettine contenenti i resti mortali.
Fino ad oggi gli stessi venivano posti, a richiesta dei familiari, in tombe, ossari o colombari senza preclusione.
Mentre l'art. 76 del DPR 285/90 cita: "ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia separato", invece la circ. n. 24/93 del Ministero della Sanità relativa al predetto DPR, al punto 13.2 cita: "è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro".
Si chiede quindi di conoscere la corretta applicazione ed interpretazione della normativa richiamata.
Risposta
In relazione al quesito si è del seguente parere:
1. In relazione all'art. 76 del DPR 285/90 non possono essere tumulati in uno stesso loculo due o più feretri (= bara contenente un cadavere), ma solo un feretro.
2. In uno stesso loculo oltre al feretro, se fisicamente vi stanno, possono essere tumulate 1 o più cassette di resti ossei e 1 o più urne cinerarie.
3. In un loculo possono essere tumulate 1 o più cassette di resti ossei e 1 o più urne cinerarie, senza che sia inizialmente presente un feretro.
4. Successivamente, se fisicamente ci sta, può essere tumulato un feretro.