Nel Comune di … in occasione di un’esumazione straordinaria, si è posto il problema della collocazione delle cassettine contenenti i resti mortali. Fino ad oggi gli stessi venivano posti, a richiesta dei familiari, in tombe, ossari o colombari senza preclusione. Mentre l’art. 76 del DPR 285/90 cita: “ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia separato”, invece la circ. n. 24/93 del Ministero della Sanità relativa al predetto DPR, al punto 13.2 cita: “è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro”. Si chiede quindi di conoscere la corretta applicazione ed interpretazione della normativa richiamata.
Risposta:
In relazione al quesito si è del seguente parere: 1. In relazione all’art. 76 del DPR 285/90 non possono essere tumulati in uno stesso loculo due o più feretri (= bara contenente un cadavere), ma solo un feretro. 2. In uno stesso loculo oltre al feretro, se fisicamente vi stanno, possono essere tumulate 1 o più cassette di resti ossei e 1 o più urne cinerarie. 3. In un loculo possono essere tumulate 1 o più cassette di resti ossei e 1 o più urne cinerarie, senza che sia inizialmente presente un feretro. 4. Successivamente, se fisicamente ci sta, può essere tumulato un feretro.
Norme correlate:
Art capo15 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-esumazione,CADAVERE-resti mortali
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