Si è modificato il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria per renderlo conforme al D.P.R. nazionale in relazione alla possibilità di collocare in ogni fossa non più di un feretro e di due cassette resti solo se collocate in apposito ossarietto. Allo stato attuale, l’ossarietto in questione è costituito da uno scatolare in vetroresina delle dimensioni di cm. 60X30X30, dotato di coperchio ad incastro, nel quale viene inserita una sola cassetta resti di lamiera zincata. Nel prossimo futuro l’ossarietto sarà costituito da analogo scatolare in polietilene. A tal proposito si chiede: 1. Se i resti possano essere direttamente collocati nello scatolare o se debbano essere comunque inseriti in altro apposito contenitore e, in tal caso, se il materiale debba essere esclusivamente la lamiera zincata o se possa essere altro materiale, per esempio il polietilene; 2. In questo secondo caso (resti collocati in apposito contenitore a sua volta inserito nell’ossarietto), se l’ossarietto debba avere dimensioni tali da contenere entrambe le cassette resti o se ciascuna singola cassetta possa avere il suo relativo ossarietto.
Risposta:
In relazione al quesito da Voi posto si è del parere seguente: 1. Allo stato attuale della norma l’unico materiale consentito per le cassette di resti ossei è la lamiera di zinco, come previsto dall’art. 36 del DPR 285/90. Sempre in base alla normativa vigente il Ministero della Sanità non può nemmeno autorizzare diverse soluzioni, in quanto è facoltizzato a farlo nei soli casi stabiliti dall’art. 31 del DPR 285/90. 2. È invece possibile tumulare cassettine resti in loculi, tombe, ossari di qualunque materiale essi siano, purché non biodegradabili, resistenti. 3. Si consiglia la dimensione minima interna con le seguenti misure: 0,70×0,35×0,35 (sono quelle che si prevede vengano imposte dal nuovo regolamento di polizia mortuaria nazionale). 4. In un ossario possono essere contenute 1 o più cassettine di resti ossei, in relazione alla capacità. 5. Si aggiunge inoltre che è possibile pure cremare le ossa e collocarle in urna cineraria (in questo caso può essere anche di polietilene).
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-ossa,CADAVERE-ossario
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