Domanda
A suo tempo il Comune di … approvò con delibera del consiglio comunale il regolamento sulle pubbliche affissioni, ma non individuò gli spazi e neppure indicò le superfici da attribuire ai soggetti privati;
Due anni or sono il Comune ha affidato ad appaltatore privato il suddetto servizio, continuando ad ignorare le disposizioni di legge relative agli spazi da riservare ai privati.
Tale inosservanza impedisce ai privati (nella fattispecie imprese funebri come la scrivente) di provvedere in proprio alla affissione di manifesti mortuari con esenzione del versamento dei corrispettivo.
L'affissione deve avvenire esclusivamente tramite la ditta appaltatrice del servizio con pagamento obbligatorio del diritto previsto.
Come ci si deve comportare per normalizzare la situazione in conformità al dettato legislativo?
Risposta
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 i Comuni avrebbero dovuto determinare, nell'apposito regolamento per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
Laddove il Comune non avesse provveduto a questa individuazione, il privato portatore di interesse dovrebbe rivolgere un'istanza al comune diretta ad ottenere l'indicazione dettagliata degli spazi fruibili per tali affissioni. In caso di diniego o di silenzio consigliamo agli interessati di adire le vie legali: non è infatti ammissibile il ricorso giurisdizionale contro gli atti di contenuto normativo (regolamenti o circolari), in quanto, di regola, non sono ritenuti idonei ad arrecare una lesione immediata dell'interesse del privato. Pertanto per far valere la loro lamentata illegittimità occorre impugnarli insieme al provvedimento (un atto negativo o un silenzio-rifiuto) che applica in concreto la norma regolamentare o la circolare viziata.