Quesito pubblicato su ISF2001/1-d

I familiari di una donna defunta da 18 anni chiedono al Comune l’autorizzazione a collocarne la cassetta resti nella tomba che ospita la salma del marito, posta in campo comune. Si chiede se ciò sia fattibile, al limite inserendo la cassettina in apposito contenitore non biodegradabile. Ciò ovviamente fino alla futura esumazione dei resti mortali del marito.

Risposta:
In relazione al quesito da Voi posto si è del seguente parere: 1. Le cassette di resti ossei vanno tumulate in ossario, loculo (sia o meno presente un feretro – paragr. 13.3 della circ. Ministero della Sanità n. 24/93) singolo o posto salma in tomba. Il luogo di tumulazione può essere ipogeo o epigeo. 2. Per ossario è da intendersi una struttura di qualunque materiale purché capace di preservare dal deterioramento la cassettina di resti ossei. L’ossario è obbligatorio nelle concessioni di tomba di famiglia a sistema di inumazione (art. 92/2 del DPR 285/90). 3. La legge non prevede che la buca del campo comune possa essere utilizzata a tale scopo , ma solo la concessione ad inumazione a pagamento (art. 71 e 74 del DPR 285/90). 4. La soluzione più semplice è prevedere l’esumazione delle spoglie del marito (sono decorsi più di 10 anni e non si comprende per quale motivo debba restare ancora inumata la salma). Conseguentemente si provvede a tumulare le cassette resti in 2 ossarietti vicini da fornire in concessione da parte del Comune.

Norme correlate:
Art capo14 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo18 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-resti mortali,VARI-contenitori biodegradabili


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