Il Comune di … ha predisposto un progetto esecutivo per la realizzazione di vari blocchi di nicchie destinati alla tumulazione di resti, ciò al fine di dare risposta alle numerose richieste pervenute e non soddisfatte per mancanza di manufatti. Pertanto il Comune ha disposto, con atto di Giunta Comunale, di verificare l’interesse dei richiedenti a formalizzare la loro istanza con il pagamento di un acconto sul costo finale del manufatto. Tale situazione consentirebbe al Comune di finanziare l’opera, e ai cittadini interessati di impegnarsi, pena retrocessione con restituzione del solo acconto versato, a saldare il resto al momento della consegna del manufatto. Il progetto prevedeva un intervento differenziato di questo tipo: 1. blocchi ossari scoperti, costo di concessione Lire 800.000 per 50 anni. 2. blocco ossario coperto, costo di concessione Lire 1.000.000 per 50 anni. Ora, nella fase di prevendita, come sopra evidenziato, per il blocco ossari detto scoperto, sono state prevendute n. 48 nicchie ricevendo per ognuna di esse lire 700.000 di acconto. Per ragioni tecniche il Comune vuole, però, realizzare il blocco di cui sopra coperto. Ciò comporta un’elevazione dei costi da 800.000 a 1.000.000. Pertanto si chiede se può legittimamente il Comune imporre un costo di concessione diverso, dato che modifica la struttura del manufatto per sua esigenza, essendosi precedentemente impegnato con gli utenti in questione, nei termini su narrati.
Risposta:
In relazione al quesito posto siamo del parere che la procedura seguita non sia corretta fin dal suo nascere e che da ciò discendano i problemi da Voi evidenziati. A nostro avviso, ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per attivare un investimento l’ente locale dovrebbe utilizzare: 1. entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 2. avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; 3. entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessione edilizia e relative sanzioni; 4. entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; 5. avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall’articolo 187; 6. mutui passivi; 7. altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. Se la spesa per la realizzazione dell’opera è superiore al miliardo di lire occorre seguire la procedura di cui all’art. 201 del D.Lgs. cit.. L’importo da Voi percepito, a nostro avviso, deve essere considerato come anticipo non fruttifero rispetto alla tariffa definitiva che verrà esatta al momento della concessione, quindi anche superiore a quanto ipotizzato in prima battuta. Alle persone che dovessero non essere più interessate alla concessione dell’ossario, verrà restituito l’acconto precedentemente versato. Occorre infatti tenere presente che si tratta di concessioni in uso di bene demaniale e non di vendite di future nicchie. Pertanto l’importo versato dal cittadino, in quanto anticipazione di una tariffa, non può essere direttamente correlato al costo dell’opera. La tariffa è quella stabilita dal competente organo comunale (G.M.), che nella formazione si basa sugli indirizzi del C.C., sui costi di costruzione, sul recupero di future spese di gestione, ecc.. La tariffa che deve essere applicata è quella vigente nel momento in cui decorre la concessione in uso dell’ossario, concessione che può essere rilasciata unicamente dopo la usabilità del manufatto.
Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CIMITERO-costruzione,CONCESSIONE-demanialità,CONCESSIONE-tariffa,CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-nicchie
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