Quesito pubblicato su ISF2000/4-q

Sono pervenute all’Amministrazione scrivente domande con le quali alcuni cittadini chiedono l’esumazione di resti mortali di defunti, recentemente reinumati in campo indecomposti a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria; ciò in analogia di quanto previsto dall’art. 83 del DPR 285/90. Tali richieste sono finalizzate alla traslazione dei defunti in altra sepoltura (es. tombe di famiglia) o per cremazione. Considerato che la circolare n. 10 del ’98 prevede che: 1. i resti mortali da esumazione, nel caso di non completa mineralizzazione, vengano cremati o inumati ed in tale ultima ipotesi il tempo di reinumazione varia da 2 a 5 anni, se si ricorre o meno all’impiego di sostanza biodegradanti; 2. i resti mortali da estumulazione nel caso di non completa mineralizzazione vengano reinumati per 5 o 10 anni a seconda del precedente periodo di tumulazione o ritumulato nella stessa o in altra sepoltura; si chiede parere circa la possibilità di autorizzare, per le due fattispecie sopra indicate, la riesumazione, da campo indecomposti, di resti mortali prima del termine previsto per legge, per la successiva cremazione o traslazione in altra sepoltura. Si chiede inoltre se nel concedere l’autorizzazione occorra valutare l’originaria collocazione della salma in particolare per quanto concerne la riesumazione per successiva cremazione di resti mortali precedentemente tumulati.

Risposta:
I resti mortali inumati in campo inconsunti possono essere cremati: a. sempre se provengono da inumazione ordinaria decennale (anche subito dopo l’inumazione in campo inconsunti). In tal caso l’onere per l’ulteriore esumazione e per la cremazione è a carico dei richiedenti; b. dopo 5 anni almeno di inumazione in campo indecomposti (paragrafo 5, comma 3 della circolare 10/1998 del Ministero della Sanità) con oneri a carico del richiedente se la esumazione è richiesta in periodi temporali diversi da quelli ordinari stabiliti dal Comune. Inoltre è a carico dei richiedenti l’onere della cremazione. In ambedue i casi non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 79 del DPR 285/90. La esumazione straordinaria per la traslazione in altra sepoltura è invece sempre permessa, con oneri a carico del richiedente.

Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo17 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-esumazione,CADAVERE-resti mortali,CREMAZIONE-cremazione esiti fenomeni cadaverici


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