Domanda
Un titolare di una concessione cimiteriale ha richiesto la possibilità di poter trasportare in altro loculo posto in un cimitero di un altro comune, i resti mortali del figlio deceduto nel 1971. Trattandosi di esumazione straordinaria, si chiede:
- se deve essere rilasciata l'autorizzazione da parte del Sindaco all'esumazione e al trasporto dei resti mortali in altro cimitero, previo rilascio del nullaosta da parte dell'Autorità Sanitaria Locale;
- se è necessaria la presenza della stessa Autorità Sanitaria durante l'operazione di esumazione straordinaria;
- se l'operazione di esumazione può essere effettuata anche da operatori esterni l'Amministrazione Comunale che gestisce il cimitero.
Risposta
Sì, in base all'art. 88 del DPR 285/90. Se si è in presenza di resti ossei, possono essere considerati tali e raccolti in cassettina (art. 86, comma 5).
Se invece è resto mortale si segue la circolare 31/7/1998 n.10 del Min. Sanità.
Sì, in base a quanto stabilito dall'art. 88.
Sì, il custode cimiteriale (responsabile ufficio polizia mortuaria o il custodia del cimitero) verifica e deve essere presente. Poi annota sui registri di cui all'art. 51.