È stata richiesta la collocazione di una cassetta resti in un loculo in concessione nel quale risulta già tumulata una salma. Tale richiesta sembra accoglibile alla luce del punto 13) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. La concessione esistente è stata rilasciata nel… (prima del 10.2.1976), e dal relativo atto risulta che si tratti di concessione perpetua di loculo esclusivamente per accogliervi la salma di … (nominativamente indicata nell’atto di concessione). Si chiede di conoscere se la richiesta presentata possa trovare accoglimento, oppure se possa essere accolta a determinate condizioni, oppure, infine, se non possa trovare accoglimento e, in questo caso, le motivazioni, precisando che l’amministrazione comunale risulterebbe già orientata in senso favorevole.
Risposta:
In linea astratta, le indicazioni della circolare non fanno che riconfermare una possibilità già preesistente, specie laddove il regolamento comunale di polizia mortuaria individuasse l’ambito dei soggetti destinatari del diritto passivo ad essere sepolti nelle tumulazioni riferito ai singoli sepolcri privati, magari senza particolari distinzioni circa la capienza o indipendentemente dal fatto che questi siano tumulazioni individuali o tumulazioni per famiglie. Anche quando l’attuale regolamento comunale di polizia mortuaria preveda questa fattispecie, nel caso concreto, risulta sussistere una precisa determinazione nel fine della concessione, risultante dall’atto di concessione, che non consente di utilizzare la tumulazione individuale (loculo) se non per la salma indicata nell’atto stesso. Questo, tra l’altro, determina anche l’ulteriore conseguenza che tale salma non può essere oggetto di estumulazione, dal momento che l’estumulazione può essere disposta solo alla scadenza della concessione, che, nel caso concreto, non è determinata, trattandosi di concessione perpetua. Questi due elementi costitutivi del rapporto di concessione – fine e durata – inibiscono che il loculo possa essere utilizzato in modo difforme rispetto all’atto di concessione. Tuttavia, fermo restando che il comune, quale ente concedente, non ha titolo per intervenire sulla concessione già costituita, il concessionario, nell’ambito della sua potestà di esercizio degli interessi legittimi che gli derivano dall’atto di concessione, potrebbe richiedere di rinunciare all’esistente concessione e richiedere una nuova concessione, per la medesima posizione fisica, instaurando un nuovo atto di concessione, determinato sulla base dell’attuale regime di tali sepolture private, sia per quanto riguarda la tariffa da corrispondere, la durata e tutti gli altri rapporti che vengono a sorgere rispetto alla “nuova” concessione (che tale è sotto ogni profilo, essendo ben poco rilevante che l’oggetto “fisico” corrisponda con quello precedentemente in concessione alla medesima persona fisica). Salvo che il regolamento comunale di polizia mortuaria non disponga altrimenti, magari dettando criteri per l’assegnazione delle sepolture private disponibili per la concessione, si ritiene che l’amministrazione possa accedere alla richiesta di nuova assegnazione, assegnando al medesimo concessionario la stessa posizione fisica (con ciò determinandosi, in sostanza, un mutamento nel rapporto concessorio). Non si entra nel merito dell’eventuale corrispettivo da riconoscere per la rinuncia, in quanto esso dovrebbe essere già regolato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, se non per segnalare che, in difetto, non vi sarebbero i presupposti per alcun corrispettivo. Si segnala anche la possibilità che il regolamento comunale possa individuare, in via generale, procedimenti amministrativi per regolare questi mutamenti del rapporto concessorio, anche precedendo la non onerosità della nuova concessione, salvi sempre gli oneri contrattuali se ed in quanto dovuti. Tali procedimenti possono essere effettuati a condizione di non onerosità per il concessionario solo se ed in quanto previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria. La previsione di non onerosità è ammissibile solo se conforme a disposizione regolamentare, in quanto la sua carenza determina una situazione di responsabilità contabile, rilevante ai sensi dell’art. 58 legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora si ritenga di dover procedere in quest’ultimo senso e si renda eventualmente necessaria una modifica del regolamento comunale, si ricorda come permanga la vigenza dell’istituto dell’omologazione, ai sensi dell’art. 345 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (D.M. 18 novembre 1998, n. 5a4, in supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1999, n. 55), omologazione che incide sull’efficacia.
Norme correlate:
Art capo10 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 345 di Regio
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CONCESSIONE-perpetuita’,CONCESSIONE-rapporto con il concessionario,CONCESSIONE-subentro,CONCESSIONE-titolarità,VARI-omologazione reg. pol. mort. com.le
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