Le ceneri risultanti dalla cremazione di cadavere sono considerate rifiuti? In ogni caso il loro smaltimento da quale norma è disciplinato?
Risposta:
Le ceneri di un corpo sono distinte da quelle della cassa. Le ceneri (tipo caminetto …) sono rifiuti tossici nocivi e seguono tale normativa per lo smaltimento (sono le scorie del forno, le polveri dei filtri). Le ceneri del cremato, sono ossa calcinate e il contenuto inquinante non è rilevante. Per loro vale la normativa speciale del regolamento di polizia mortuaria nazionale (del resto anche un cadavere sarebbe materiale organico potenzialmente infetto, ma la norma non lo considera rifiuto …). Per la dispersione delle ceneri la questione diventa significativa quando in uno stesso giardino si disperdono migliaia di ceneri di cremati, comunque esistono raccomandazioni inglesi di non superare un carico (se ricordo bene) di 0,7 Kg. per mq./anno, ma la raccomandazione è per evitare di bruciare il terreno erboso. Invece sussistono soluzioni già adottate in altri Paesi (ad es. l’Ungheria, Budapest) con alta incidenza di dispersione delle ceneri (circa 3.000 cremati/anno) dove si utilizza una sorta di dreno formato sotto il luogo dove si disperdono. È un pozzo a perdere, dove le ceneri vengono trascinate per effetto dell’acqua.
Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-ceneri,CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-rifiuti cimiteriali
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