La direzione sanitaria dell’Ospedale Civile di … domanda spesso alla scrivente società, che gestisce per conto del Comune i servizi cimiteriali, di inumare o cremare (1): 1. parti anatomiche riconoscibili, (di norma arti); 2. prodotti abortivi di età di gestazione inferiore alle 20 settimane per i quali non vi è alcun interesse della gestante o chi per essa; 3. prodotti abortivi di età di gestazione compresa fra la 20° e la 28° settimana per i quali non vi è alcun interesse della gestante o chi per essa; 4. feti di età di gestazione superiore alla 28° settimana, non dichiarati come nati morti allo stato civile e per i quali non vi è alcun interesse della gestante o chi per essa; 5. feti dichiarati come nati morti allo stato civile per i quali non vi é alcun interesse della gestante o chi per essa. Premesso che il Regolamento Comunale non norma in specifico tale materia, si chiede, secondo le disposizioni nazionali vigenti, (specificando in dettaglio quali) a chi compete l’onere dei costi sostenuti per ogni singola tipologia di prodotto sopra elencata.
Risposta:
Ai sensi dell’articolo 50 del DPR 285/90 combinato con il disposto di cui all’articolo 12 comma 4 della legge 440/1987, il Comune è tenuto a sostenere l’onere economico della sepoltura di cadaveri, resti mortali (intendendosi anche parti di cadavere quali arti amputati) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all’articolo 7 (vale a dire che sono esclusi i prodotti abortivi di età di gestazione inferiore alle 20 settimane non richiesti dai familiari, la cui inumazione verrà pertanto effettuata a spese della struttura sanitaria di provenienza), purché di deceduti nel Comune o persone che avevano al momento della morte residenza nel Comune. In tutte le altre ipotesi l’accettazione in cimitero di tali fattispecie è facoltativa e soggetta alle tariffe previste dal Comune. Per quanto concerne la cremazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del DM 30 marzo 1998, l’onere economico per la cremazione delle parti anatomiche riconoscibili deve essere sostenuto dalla struttura sanitaria di provenienza. La struttura sanitaria deve farsi carico anche dell’onere relativo alla cremazione dei prodotti abortivi di età di gestazione inferiore alle 20 settimane ove li equipari a parti anatomiche riconoscibili (e quindi non siano richiesti dai familiari), in quanto non sussiste per il Comune alcun obbligo di seppellimento: pertanto non scatta l’equiparazione fra la cremazione e l’inumazione in campo comune, dalla quale discende la gratuità del servizio (cfr. articolo 12, comma 4 della legge 440/1987 cit.). Per quanto riguarda, invece, i feti di età di gestazione compresa fra la 20° settimana e la 28° settimana, superiori alla 28° ed i feti dichiarati morti, sussistendo l’obbligo di seppellimento in capo al Comune (ex art.7 DPR 285/1990); anche la relativa cremazione deve essere a suo carico. La cremazione può essere effettuata solo in crematori autorizzati come tali. Cosicché tutte le fattispecie da voi indicate, ove siano state classificate dalla struttura sanitaria di provenienza come parti anatomiche riconoscibili, debbono essere avviate a cremazione. Le parti anatomiche giudicate dalla struttura sanitaria non riconoscibili (fra le quali vi potrebbero essere anche i prodotti abortivi di età di gestazione inferiore alle 20 settimane, non richiesti dai familiari, in condizioni tali di immaturità da non suscitare sentimenti di pietà) debbono, invece, essere inviate ad incenerimento (ex art.2 DM 25/5/1989). (1) Gli impianti per la termodistruzione delle tipologie di prodotto 1, 2, 3, 4, possono essere quelli che le strutture ospedaliere utilizzano anche per la termodistruzione dei rifiuti sanitari?
Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo09 di
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-cremazione,CADAVERE-feto,CADAVERE-nato morto,CADAVERE-inumazione,VARI-parti anatomiche
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