Quesito pubblicato su ISF2000/2-q

Il Comune di … chiede in quali circostanze possa essere richiesta la corresponsione di un diritto fisso.

Risposta:
In relazione al Vostro quesito in materia di applicazione del diritto fisso, si è del parere che, da un’attenta lettura dell’art.19 comma 2 del DPR 10 settembre 1990, n.285, emerga la facoltà del Comune di imporre un diritto fisso in tutti i casi di trasporto a pagamento di un cadavere ad esclusione del seguente: esercizio da parte del Comune del servizio di trasporto funebre in regime di privativa. Pertanto il Comune ha facoltà di imporre la corresponsione di un diritto fisso nell’ambito dei trasporti di cadavere a pagamento (effettuati all’interno del suo territorio con servizi o trattamenti speciali) in regime di concorrenza, quando, cioè, ha rinunciato all’esercizio in esclusiva del servizio. Invece, ai sensi dell’art.16 cit. lett. b), il trasporto semplice di cadavere, ivi compreso anche il trasporto ai locali di osservazione o all’obitorio, all’interno del territorio comunale, non può essere svolto in regime di concorrenza, essendo attività di carattere istituzionale e perciò obbligatoria per il Comune e di norma gratuita per l’utente, fatte salve le speciali disposizioni dei regolamenti comunali. In altre parole i Comuni, con norma di regolamento, hanno la facoltà di porre l’onere della spesa, anche per il trasporto nella forma più semplice, a carico dei privati richiedenti. Per quanto riguarda quali attività vadano incluse nell’ambito del trasporto gratuito e quali nell’ambito del trasporto a pagamento, va precisato che il trasporto gratuito è una categoria residuale rispetto alla categoria trasporto con servizi o trattamenti speciali, pertanto occorre valutare la portata di quest’ultima locuzione per poter procedere ad una ricognizione delle tipologie di trasporto rientranti nella categoria gratuita da quelle rientranti nella categoria a pagamento. Si tenga conto del fatto che ogni realtà risulta diversa dalle altre, dal momento che alla base di tali distinzioni vi sono scelte politiche dirette ad incrementare o a disincentivare determinati comportamenti. Parimenti diversi Comuni hanno stabilito di non applicare il diritto fisso in particolari circostanze allo scopo di favorire determinate politiche (ad esempio per i trasporti destinati agli impianti di cremazione). Comunque, una volta che sia stato definito l’ambito del trasporto di cadavere da esercitare in regime di concorrenza, si è del parere che, nel caso in cui il Comune stabilisca di applicare il diritto fisso, esso vada indifferentemente pagato sia in occasione dei trasporti funebri di carattere non istituzionale effettuati dal Comune, sia in occasione dei medesimi trasporti effettuati da altri gestori. Ciò per non alterare la libera concorrenza tra i diversi soggetti esercenti tali attività.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-gratuità,TRASPORTO_FUNEBRE-privativa


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