Il Comune di … domanda quale sia l’iter procedurale di approvazione del piano regolatore cimiteriale? Si tenga presente che il piano regolatore redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale non prevede nessun ampliamento dei Cimiteri.
Risposta:
In risposta al quesito relativo all’iter procedurale di approvazione del piano regolatore cimiteriale, si precisa che, a giudizio di autorevole dottrina (BRUSCHI-PANETTA, Nuovo regolamento di polizia mortuaria, Editrice S.E.P.E.L., Minerbio (BO), 1990, 55 ss.) il piano regolatore cimiteriale non avrebbe natura di strumento urbanistico quanto piuttosto di piano particolareggiato avente lo scopo di rappresentare il presente e disciplinare per il futuro lo sviluppo dei cimiteri stessi. Ora, ai sensi della recente modificazione dell’art.32, comma 2, lett.b), della legge 8 giugno 1990, n.142, Ordinamento delle autonomie locali, operata dall’art.4 della legge 18 novembre 1998, n.415, cd Merloni-ter, articolo che contiene un elenco delle competenze del Consiglio Comunale, l’approvazione di tale atto dovrebbe spettare alla Giunta Municipale, che è dotata di una competenza residuale. Se, infatti, propendiamo per attribuire natura di piano particolareggiato al piano regolatore cimiteriale, dal momento che nella nuova formulazione dell’art.32, comma 2, lett.) tale tipologia di piani è stata espunta, se ne deve dedurre che, a partire dall’entrata in vigore della legge n.415/98, essa sia entrata nella competenza della Giunta. Tuttavia, a giudizio di chi scrive, il piano regolatore cimiteriale ha natura di strumento urbanistico e non di piano particolareggiato. Per giurisprudenza costante, infatti, il piano regolatore cimiteriale, all’interno del cimitero, ha la medesima dignità degli strumenti urbanistici generali. Si riportano le seguenti massime: Cassazione penale, Sez. III, 2 marzo 1983 L’attività edilizia all’interno dei cimiteri è regolata, in via primaria, non dalla normazione urbanistica ma dalle norme del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, e in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali ma dal piano regolatore cimiteriale che ai sensi dell’art. 53 del citato decreto ogni comune è tenuto ad adottare. Pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia all’interno dei cimiteri anche da parte del privato non occorre il rilascio di alcuna concessione edilizia, essendo sufficiente il giudizio da parte del sindaco di conformità del progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell’art. 95 del citato D.P.R.. Cassazione penale, Sez. III, 10 gennaio 1990 L’attività edilizia all’interno dei cimiteri, essendo regolata in via primaria dal regolamento di polizia mortuaria e, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale, non è compresa nell’ambito di applicazione della legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni. In osservanza a quanto disposto dall’art.32, comma 2, lett.b) cit. dall’attribuzione della natura di strumento urbanistico al piano regolatore cimiteriale consegue la competenza del Consiglio Comunale per la sua approvazione. Dà sostegno a tale affermazione anche la circostanza che con l’applicazione del piano regolatore cimiteriale potrebbero variare le fasce di rispetto cimiteriale, variazione che, ai sensi dell’art.338 del RD 27 lugli 1934, n.1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie, deve essere disposta dal Prefetto (1) su motivata richiesta del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Orbene sarebbe quanto mai singolare che la competenza all’approvazione di un medesimo atto spettasse ad autorità diverse a seconda del suo contenuto. Pertanto si propende per attribuire sempre la competenza all’approvazione del piano regolatore cimiteriale al Consiglio Comunale. (1) Attualmente si dibatte in merito all’individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione amministrativa per la riduzione delle fasce di rispetto. Questa situazione é stata causata dal fatto che l’articolo 338 non é stato modificato in maniera espressa, nonostante che, negli anni, sia completamente mutato il quadro normativo di riferimento. Infatti l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione é individuata dall’articolo 338 nel Prefetto; tuttavia con l’entrata in vigore della legge 13 marzo 1958 n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità, tutte le attribuzioni del Prefetto in materia di sanità pubblica, furono trasferite agli organi periferici di suddetto ministero. Precisamente tale potere passò al medico provinciale, il quale lo avrebbe esercitato su richiesta del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo parere conforme del Consiglio Provinciale di Sanità. Poi, con l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario, il potere autorizzativo venne trasferito agli organi regionali. Infatti l’articolo 13 del DPR n.4 del 1972 dispose in modo esplicito, il trasferimento degli uffici dei medici provinciali alle Regioni a statuto ordinario territorialmente competenti. Con circolare n. 1 – 400.4.91 in data 5 gennaio 1979, il Ministro della Sanità stabiliva che, nel caso, l’ufficio del medico provinciale fosse stato soppresso dall’ordinamento regionale, tale potere dovesse essere attribuito all’autorità sanitaria sostitutiva. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla creazione delle unita’ socio sanitarie locali, alle quali sono state attribuite specifiche competenze in materia di igiene e sanità pubblica (materia nella quale rientrano i cimiteri). Il problema nasce dal fatto che l’organizzazione ed il funzionamento di queste è regolato da leggi regionali ed ogni Regione ha adottato criteri diversi per la delega delle proprie funzioni. Appare opportuno per ulteriori approfondimenti, prendere visione della legislazione che ogni singola Regione ha adottato in materia. Stesso dicasi in merito all’organo consultivo previsto dall’articolo 338. Ai sensi dell’articolo 12 DPR n.4 del 1972 le attribuzioni dell’ex Consiglio Provinciale di Sanità, sono state trasferite alle Regioni. La circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 al punto 11 chiarisce: “…Circa il parere del Consiglio Provinciale di Sanità è la Regione a stabilire il nuovo organo e a dettare in merito i modi e i tempi di esercizio dell’occorrente parere previsto dalla legge…”.
Norme correlate:
Art capo10 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 338 di Regio
Riferimenti:
Parole chiave:
CIMITERO-ampliamento,CIMITERO-confraternita,VARI-autorità sanitaria
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