Il Comune di … a seguito di verifica ha notato che in passato alcune tombe di famiglia sono state costruite senza un progetto approvato. In aggiunta, nonostante il fatto che il regolamento comunale prevedesse che, ad opera finita e prima dell’uso, dette tombe dovessero essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fosse stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere dell’organo sanitario competente, in realtà nessuna di queste è stata collaudata. Ora al fine di sanare tale situazione il Comune chiede quale strada si possa seguire e se sia il caso di formulare un apposito articolo nel regolamento comunale di polizia mortuaria con cui sanare tale situazione.
Risposta:
La costruzione di una tomba senza che vi sia stata l’approvazione del progetto da parte del sindaco e della commissione edilizia come previsto dal regolamento di polizia mortuaria in vigore negli anni 1960/70, vale a dire il RD 21 dicembre 1942, n.1880, art.72, si configura come una violazione di norma regolamentare sanzionata dall’art.358 del RD 27 luglio 1934, n.1265.L’importo di tale sanzione amministrativa è stato di recente elevato dall’art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196 ed ha come minimo la somma di tremilioni di lire e come massimo la somma di diciottomilioni di lire. A nostro parere la soluzione migliore appare quella di applicare la sanzione prevista, intimare la presentazione del progetto, poi procedere al collaudo. Non ci appare, invece, opportuno prevedere in un articolo del regolamento locale di polizia mortuaria una procedura volta al condono di situazioni illegittime.
Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 358 di Regio
Riferimenti:
Parole chiave:
CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-collaudo,SEPOLCRO-licenza edilizia,SEPOLCRO-permesso di costruzione,SEPOLCRO-sepolcro ereditario,SEPOLCRO-sepolcro familiare
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248