Quesito pubblicato su ISF2000/2-f

Domanda

Una Agenzia per il disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone che opera nel Comune di X chiede di poter esercitare, anche l’attività di Pompe Funebri avvalendosi di personale e mezzi di altra Impresa la cui sede legale si trova in altra provincia della regione medesima. Chiede se sia possibile autorizzare per l’esercizio di tale attività all’interno del Comune di X la ditta anzidetta e se la normativa esistente fornisce precise indicazioni al riguardo.

Risposta

Non si comprende in cosa consista l'autorizzazione che deve rilasciare il Comune di X. Difatti l'attività di pompe funebri si può considerare composta di 3 grandi filoni: 1) disbrigo pratiche amministrative (cioè agenzia d'affari); 2) vendita di beni e servizi del settore pompe funebri (oggi possibile con qualunque autorizzazione al commercio non alimentare); 3) esecuzione del trasporto funebre. Attualmente non sussistono norme di legge specifiche per il settore funebre. Ci si rifa solo al DPR 285/90 e a circolari ministeriali (la Min.San. 24/93 per il trasporto funebre) o a sentenze (che individuano la impresa di pompe funebri nel soggetto dotato contemporaneamente di autorizzazione al commercio e licenza per agenzia d'affari). Pertanto (senza avere alcuna autorizzazione del Comune) è possibile che un'agenzia d'affari (del Comune X) agendo in nome e per conto del cliente, acquisisca beni e servizi da un soggetto terzo (anche fuori del Comune X), per l'organizzazione di un funerale. La consegna dei beni e l'esecuzione del servizio è a cura dell'impresa titolata a farlo. Il trasporto funebre è fatto dal fornitore di beni e servizi e, se non si ha la privativa, può essere fatto da chiunque abbia un carro funebre in regola. Ovviamente sussiste il problema di compatibilità