Domanda
Il Comune di ... chiede, al fine di conoscere la corretta interpretazione da attribuire all’art. 7, commi II° e IV° del DPR 285/90, se vi sia obbligo, per i prodotti abortivi dalle 20 alle 28 settimane complete, di procedere al seppellimento in fossa individuale anche in assenza di specifica richiesta da parte degli aventi titolo.
Risposta
La norma, all'art. 50 del DPR 285 stabilisce che devono essere accolti nel cimitero i cadaveri delle persone, i nati morti ed i prodotti del concepimento, distinguendo fra essi.
L'art. 72 detta le caratteristiche delle fosse dei cadaveri di persone oltre i dieci anni di età.
L'art. 73 per i cadaveri delle persone con meno di 10 anni di età (bambini).
Non è quindi stabilito dal DPR la dimensione delle fosse per i nati morti e per i prodotti del concepimento. Sarà il regolamento locale o, in assenza, l'ordinanza del sindaco che regola inumazioni ed esumazioni a stabilire dette misure. Ciò premesso si è del parere che la fossa distinta dalla altre debba obbligatoriamente essere presente nel caso di presenza di autorizzazione di sepoltura, cioè nel caso di cui al comma 1 dell'art. 7, comma 2 dell'art. 7 (in sostanza per tutti i casi di nati morti e feti dalle 20 settimane in su).
Analogamente su richiesta dei genitori, in base al comma 3 dell'art. 7, per feti sotto le 20 settimane.
Si precisa infine che in tutti i casi in cui non vi sia permesso di seppellimento si segue la procedura stabilita per parti anatomiche riconoscibili, quindi sepoltura ( in forma indistinta nel cimitero) o cremazione.