Il Comune di … chiede, al fine di conoscere la corretta interpretazione da attribuire all’art. 7, commi II° e IV° del DPR 285/90, se vi sia obbligo, per i prodotti abortivi dalle 20 alle 28 settimane complete, di procedere al seppellimento in fossa individuale anche in assenza di specifica richiesta da parte degli aventi titolo.
Risposta:
La norma, all’art. 50 del DPR 285 stabilisce che devono essere accolti nel cimitero i cadaveri delle persone, i nati morti ed i prodotti del concepimento, distinguendo fra essi. L’art. 72 detta le caratteristiche delle fosse dei cadaveri di persone oltre i dieci anni di età. L’art. 73 per i cadaveri delle persone con meno di 10 anni di età (bambini). Non è quindi stabilito dal DPR la dimensione delle fosse per i nati morti e per i prodotti del concepimento. Sarà il regolamento locale o, in assenza, l’ordinanza del sindaco che regola inumazioni ed esumazioni a stabilire dette misure. Ciò premesso si è del parere che la fossa distinta dalla altre debba obbligatoriamente essere presente nel caso di presenza di autorizzazione di sepoltura, cioè nel caso di cui al comma 1 dell’art. 7, comma 2 dell’art. 7 (in sostanza per tutti i casi di nati morti e feti dalle 20 settimane in su). Analogamente su richiesta dei genitori, in base al comma 3 dell’art. 7, per feti sotto le 20 settimane. Si precisa infine che in tutti i casi in cui non vi sia permesso di seppellimento si segue la procedura stabilita per parti anatomiche riconoscibili, quindi sepoltura ( in forma indistinta nel cimitero) o cremazione.
Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo09 di
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-feto,CADAVERE-inumazione
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