Quesito pubblicato su ISF2000/1-s

Il Comune di ……. domanda se sia obbligatoria l’omologazione del regolamento locale di polizia mortuaria effettuata dal Ministero della Sanità e se questa incida sulla sua esecutività.

Risposta:
In risposta a tale quesito relativo all’omologazione del regolamento locale di polizia mortuaria si riporta quanto detto nella circolare Sefit n.4146/SV/f del 14 ottobre 1999 (vds. in documentazione): “…Va posto in evidenza che il Ministero della sanità, sentito in via breve, in merito alla vigenza dell’art.345 (1) del T.U. delle Leggi Sanitarie (articolo concernente il controllo di legittimità dei regolamenti comunali di Polizia Mortuaria) si è espresso positivamente. Pertanto permane l’obbligo, a carico dei comuni, di trasmettere al Ministero della sanità i regolamenti comunali di Polizia Mortuaria deliberati, e ciò al fine di consentire a tale amministrazione di disporre di un quadro generale dei regolamenti approvati in materia su tutto il territorio nazionale, sia di esercitare un potere di controllo ed eventualmente di annullamento ove fossero riscontrate disposizioni gravemente contrastanti con leggi o regolamenti generali …” Tale procedimento amministrativo risulta, secondo tabella, di competenza dell’Ufficio VIII del Dipartimento della Prevenzione, ed ha come termine (vale a dire richiede un provvedimento espresso) i 90gg. Dal momento che il regolamento è soggetto al controllo preventivo di legittimità la sua efficacia viene sospesa sino a che il potere di controllo non sia a sua volta esercitato, mediante il procedimento che si è evidenziato. Pertanto il regolamento diverrà efficace solamente dopo essere stato omologato dal Ministero e pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Si tenga, poi, presente che il regolamento, ai sensi dell’art.17 comma 33 della legge 15 maggio 1997, n.127, deve essere anche assoggettato ad un controllo preventivo di legittimità, operato ai sensi del comma 31 del medesimo articolo e dell’art.41 della legge 8 giugno 1990, n.142, dal Comitato regionale di controllo. Esso infatti deve essere trasmesso al Comitato regionale, a pena di decadenza, entro il quinto giorno successivo a quello di adozione. In assenza di altre disposizioni vertenti sul medesimo atto, esso diventerebbe esecutivo se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione il Comitato regionale non adottasse un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso all’ente interessato nel termine degli stessi trenta giorni. Tuttavia, come si è detto, il regolamento locale di polizia mortuaria deve essere assoggettato anche al controllo di cui all’art.345 del RD 1265/1934, il quale, in qualità di legge speciale prevale sulle disposizioni di diritto comune secondo il brocardo “lex specialis derogat legi generali”. Pertanto, prima di divenire efficace, il regolamento suddetto dovrà superare entrambi i controlli, vale a dire sia quello operato dal Comitato regionale di controllo sia quello operato dal Ministero della sanità ai fini dell’omologazione, una volta ottenuta questa, dovrà essere pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Nell’attesa che tale procedimento si concluda è ancora vigente il precedente regolamento. ( ) Art. 345 del RD 27 luglio 1934, n.1265: “I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal podestà (ora Consiglio comunale), approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità. Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato d’ufficio. Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l’interno (ora Ministro della sanità), che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di stato. Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.”

Norme correlate:
Art 345 di Regio Decreto n. 1265 del 1934
Art 1 di Legge n. 127 del 977
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Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
VARI-omologazione reg. pol. mort. com.le


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