Quesito pubblicato su ISF2000/1-m

Domanda

All’Ufficio Cimiteri del Comune di ……… sono pervenute, da parte di due familiari dello stesso defunto, due richieste differenti: una intesa a trasferire i resti mortali del defunto in un Comune limitrofo, l’altra in un Comune fuori Regione. Tale Ufficio - tenendo in considerazione che i familiari, sentiti al riguardo, non sono venuti ad un accordo - chiede se gli è possibile autorizzare la richiesta del congiunto più prossimo (individuato secondo quanto già previsto per la cremazione dall’Art. 79 del D.P.R. 285/90) e se esiste una normativa di riferimento che detta disposizioni in tal senso.

Risposta

Per quanto riguarda se sia sufficiente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al trasferimento dei resti mortali, la richiesta del congiunto più prossimo, in presenza del dissenso degli altri familiari, si è del parere che, nel silenzio del DPR 10 settembre 1990, n.285 in tema di soggetti legittimati a proporre l’istanza di autorizzazione al trasporto della salma in altra sepoltura, laddove nulla disponga neppure il regolamento comunale, l’Amministrazione debba, da un lato, rimanere estranea alla vertenza fra i familiari e, dall’altro lato, mantenere lo status quo fino a quando non sia stato raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Si segnala, a titolo informativo, che, per giurisprudenza costante, si ritiene prevalente il volere del coniuge del de cuius e, in sua mancanza, quello degli ascendenti e discendenti di pari grado.