In caso di operazioni straordinarie ordinate dall’Autorità Giudiziaria, il Comune di ………. chiede se, ed in quali casi, l’Amministrazione Comunale può ottenere il rimborso delle spese a tal fine sostenute.
Risposta:
Per rispondere a tale quesito, cioè a quale soggetto vadano imputate le spese sostenute per le operazioni straordinarie eseguite per ordine dell’autorità giudiziaria, occorre fare riferimento all’art.106 del RD 23 dicembre 1865, n.2701, “Approvazione della tariffa penale”, che a tutt’oggi sembra ancora applicabile, in quanto non abrogato. Tale articolo recita testualmente: “Le spese di dissotterramento di cadaveri saranno pagate secondo la tassa fissa per gli incaricati delle inumazioni dei comuni dove vengono eseguite queste operazioni, su mandato del giudice procedente o del pretore. In mancanza di tassa speciale si osservano gli usi locali. Lo stesso si farà quando occorresse trasportare qualche cadavere da una località all’altra per eseguire la sezione o ad altra operazione relativa alla istruzione del processo”. Inoltre, ai sensi dell’art.124 del RD citato, nel caso accennato al capoverso dell’art.106, anche le spese di trasporto dei cadaveri devono essere anticipate dal pubblico erario. Pertanto dalla lettura degli articoli citati, emerge che, nel caso di operazioni straordinarie disposte dall’autorità giudiziaria, il pubblico erario deve pagare, laddove prevista dal regolamento di polizia mortuaria comunale, una tassa speciale, in mancanza di questa, dovranno essere osservati gli usi locali.
Norme correlate:
Art 106 di Regio Decreto n. 2701 del 1865
Art 124 di Regio Decreto n. 2701 de
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-autopsia,CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-esumazione,CADAVERE-operazioni cimiteriali
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