Quesito pubblicato su ISF2000/1-f

Il Comune di …………… gestisce in proprio il servizio di luce lampade votive nel cimitero comunale e, per il pagamento di detto servizio, emette – annualmente – una fattura, e così per tutta la durata della concessione cimiteriale. Chiede quindi se sia possibile disporre, mediante norma regolamentare, che la luce votiva venga pagata in unica soluzione ed al momento della stipula e per un numero di anni pari alla durata della concessione cimiteriale. In caso di risposta affermativa domanda inoltre se sia possibile prevedere l’affrancazione della luce votiva relativa a concessioni già in essere, sia nel caso che l’utente fosse d’accordo che in caso di disaccordo.

Risposta:
Si è del seguente parere: 1. È possibile incamerare in unica soluzione l’importo corrispondente a varie annualità di canone per il servizio di illuminazione elettrica votiva, laddove sia prevista questa forma di pagamento del corrispettivo. La misura si riflette sul bilancio del Comune unicamente con un aumento della disponibilità di cassa. Difatti se fosse 20 anni la durata del servizio che si paga e il canone di £. 500.000, I.V.A. esclusa, a beneficio di ogni bilancio, annualmente si mette l’importo pari ad 1/20 (£. 25.000). Contabilmente si imputano a ricavi £. 500.000 e si riscontano £. 475.000 (dal punto di vista economico). Ovviamente si può disporre di una liquidità connessa a £. 500.000 nel primo esercizio. 2. Per gli abbonamenti in corso, occorre valutare le clausole contrattuali stipulate all’inizio del rapporto. Se cioè occorra dare disdetta da parte del Comune e comunicare le nuove condizioni (ovviamente che possono essere accettate o meno dal cliente). Occorrerà mettere in conto una certa parte di clienti insoddisfatti e quindi di mancati rinnovi. In ogni caso si ritiene che il contratto annuale in corso debba essere portato a conclusione.

Norme correlate:
Art capo09 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-illuminazione votiva,GESTIONE-proventi,GESTIONE-tariffa


© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

Written by:

@ Redazione

9.192 Posts

View All Posts
Follow Me :