Quesito pubblicato su ISF2000/1-a

Il Comune di ………. ha ricevuto un’istanza nella quale il figlio di un concessionario di tomba perpetua (deceduto) chiede di poter rinunciare alla titolarità della concessione cimiteriale a favore di un cugino. Il Comune vorrebbe quindi avere chiarimenti in merito alla trasmissibilità di tale diritto.

Risposta:
Va precisato che l’area cimiteriale e i sepolcri fanno parte del demanio comunale, e ciò ne comporta l’inalienabilità, l’inespropriabilità, la non usucapibilità e la non commerciabilità. Tuttavia la “commerciabilità” ha un limite in riferimento alla perpetuità o meno della concessione, a seconda delle epoche e delle discipline normative in cui avvennero gli atti concessori; infatti prima del DPR 803/1975 (entrato in vigore il 10.2.1976) era prevista la trasmissione a terzi di tale diritto (1), per cui per quelle concessione antecedenti, parte della giurisprudenza e della dottrina considerando la alienazione del sepolcro un diritto acquisito, la consentono. Pertanto esistono opinioni volte a sostenere che, in regime di concessione perpetua, la cappella gentilizia o di famiglia, se priva di salme, può essere ceduta, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione. Un’altra corrente dottrinaria e giurisprudenziale, alla quale appartiene lo scrivente, nega invece la possibilità di continuare a cedere totalmente o parzialmente il diritto d’uso di tutte le sepolture fra privati, sulla base di quanto disposto dall’art.93 comma 4 del DPR 803/75, poi confermato dall’art.92 comma 4 del DPR 285/90, il quale fa divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione. Visto e considerato che il concetto di lucro si riferisce ad ogni possibile incremento economico di un patrimonio, da ciò consegue il divieto per tutti i privati di conseguire tale vantaggio attraverso la cessione del diritto d’uso di un sepolcro. Si aggiunga poi, che, ai sensi dell’art.109 comma 2 del DPR 803/75, ogni disposizione contraria o incompatibile ad esso, è stata abrogata dalla data del 10.2.1976, quindi anche la possibilità di cessione totale o parziale del diritto d’uso delle sepolture. In conclusione, l’unica procedura che appare legittima consiste nella rinuncia alla concessione da parte del concessionario non più interessato, o dei suoi aventi causa, come nel caso da Voi illustrato, con il conseguente ingresso del bene nella disponibilità del Comune, il quale procederà a nuove concessioni seguendo i criteri di scelta stabiliti dal regolamento di polizia mortuaria comunale. (1) Infatti l’art.71 del R.D. 21/12/1942 n.1880 consentiva la cessione totale o parziale del diritto d’uso delle sepolture.

Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo22 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-rinuncia,SEPOLCRO-cessione di tomba,SEPOLCRO-compravendita,SEPOLCRO-inalienabilità


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