Il Comune di ……… deve effettuare la cremazione della salma di un residente deceduto al di fuori del territorio comunale. Esso si trova in possesso della sola autorizzazione alla cremazione, non essendo riuscito ad ottenere dal Comune di decesso – che non la reputa necessaria – l’autorizzazione alla sepoltura. Il Comune di residenza chiede quindi se alla luce dell’attuale normativa è corretto procedere alla cremazione senza possedere l’autorizzazione alla sepoltura.
Risposta:
L’autorizzazione alla cremazione e alla sepoltura sono due atti distinti, da sottoscrivere da soggetti distinti e con finalità diverse, ma che possono, in relazione alle decisioni proprie di ciascun Comune, confluire in unico atto. Autorizza la sepoltura l’Ufficiale di Stato civile, mentre la cremazione è autorizzata dal Sindaco. Il Sindaco può delegare l’Ufficiale di Stato Civile a firmare l’autorizzazione alla cremazione. In tal caso anche se il soggetto che firma è lo stesso, sul documento dovrebbero essere specificati i due distinti soggetti titolari del potere di firma. L’autorizzazione alla sepoltura è atto successivo alla verifica dell’accertamento della morte da parte del medico necroscopo. L’autorizzazione alla cremazione è atto successivo alla verifica delle condizioni che portano all’accertamento della volontà della cremazione da parte del de cuius o degli aventi titolo, nonché di quanto specificato ai commi 4 e 5 dell’art. 79 del DPR 285/90. Ciò premesso, è prevalente l’interpretazione che debbano essere emesse due distinte autorizzazioni o, se il Sindaco ha delegato in sua vece l’Ufficiale di Stato Civile, un unico atto che autorizza sia la sepoltura che la cremazione, accertate le condizioni non ostative al rilascio.
Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-autorizzazione alla sepoltura,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione
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