Quesito pubblicato su ISF1999/4-h

Si chiede come è interpretabile il punto 4 della circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998 n. 10 laddove prevede la possibilità di cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l’entrata in vigore del DPR 285/90 tanto se inumate, quanto tumulate. Seguendo la procedura prevista dall’art. 79 DPR 285/90, in relazione al punto 4 della circolare, sembrerebbe possibile la cremazione di salme tumulate indipendentemente dal periodo di tumulazione, quindi la non applicazione del punto 3 della circolare stessa. Si chiede quindi come vada interpretato il paragrafo 4 della circolare summenzionata, in relazione al paragrafo 3 della stessa.

Risposta:
Ai fini di una corretta interpretazione di quanto disposto al punto 4 della circolare 10/98, occorre in primo luogo distinguere la fattispecie cremazione di salma dalla fattispecie cremazione di resto mortale. Ai sensi della circolare citata si ha un resto mortale quando siano trascorsi 10 anni dalla inumazione, oppure 20 dalla tumulazione (cfr. punto 1). Il punto 4 si riferisce alla fattispecie cremazione di salma: fattispecie consentita laddove siano rispettate le prescrizioni contenute nell’articolo 79 del DPR 285/90; in particolare: a. se la persona è deceduta prima del 27 ottobre 1990 (ma non sono ancora trascorsi i termini per l’esumazione o l’estumulazione ordinaria) quando cioè era ancora in vigore il regolamento di polizia mortuaria precedente, DPR 21 ottobre 1975 n. 803, il quale prevedeva che il de cuius avesse manifestato la volontà di essere cremato in una disposizione testamentaria oppure mediante l’iscrizione ad associazioni riconosciute aventi il fine della cremazione dei propri associati, potrà essere cremata soltanto laddove fosse rinvenuto un documento comprovante appunto tale volontà. Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 79 cit., l’autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non viene corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopico, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso poi, di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria. b. Per le persone decedute dopo il 27 ottobre 1990, il DPR n.285/90, all’articolo 79, si dispone che qualora sia assente una disposizione testamentaria attestante la volontà di essere cremato, tale volontà possa essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo (individuato secondo gli artt.74 e ss. c.c.). Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Il criterio è stato cioè rovesciato: la cremazione è consentita se voluta dagli aventi diritto, a meno che non sia stata manifestata, in vita, dal defunto una volontà contraria, oppure si siano verificati i fatti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 79 citato. Una diversa disciplina vige per la cremazione di resto mortale: 1. nel caso si tratti di persona deceduta da più di dieci anni, che al momento dell’esumazione ordinaria risulti non mineralizzata, può essere cremata soltanto con il consenso degli aventi diritto; 2. nel caso si tratti di persona deceduta da più di vent’anni e che risulti non mineralizzata al momento della estumulazione ordinaria, deve essere inumata per altri 5 anni, alla scadenza dei quali, se risulta ancora non mineralizzata, con il consenso degli aventi diritto, può essere cremata. Il diverso trattamento riservato ai resti mortali provenienti da esumazione rispetto a quello previsto per i resti mortali risultanti da estumulazione è dovuto esclusivamente ad un problema di gerarchia delle fonti: vale a dire che una circolare non può prevalere su un regolamento. Quindi la circolare 10/98 non ha potuto dettare una disciplina difforme a quella prevista dall’art.86 comma 2 del DPR 285/90, il quale dispone che: “i feretri estumulati … devono essere inumati dopo …”. Pertanto, fintanto che sarà in vigore l’attuale regolamento di polizia mortuaria, per cremare i resti mortali da estumulazione, occorre passare un periodo di inumazione.

Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo17 di

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CREMAZIONE-cremazione cadaveri,CREMAZIONE-cremazione esiti fenomeni cadaverici


© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

Written by:

@ Redazione

9.190 Posts

View All Posts
Follow Me :