Il Comune di ………………. richiede delucidazioni in merito alla conseguenza del mancato rispetto – da parte delle USL – di quanto disposto al punto 9.7 della circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93 in materia di apposizione del sigillo sulla cassa.
Risposta:
La risposta al quesito in esame richiede in via preliminare un accenno alla natura e al ruolo svolto dalle circolari. Ad avviso della dottrina prevalente, tale termine non sta ad indicare una determinata categoria di atti contrassegnata dal loro contenuto, ma ad individuare lo strumento di diffusione e di propagazione di disposizioni: a. promananti da un organo della pubblica amministrazione ed indirizzate ad una serie di altri organi normalmente della stessa branca e periferici, nell’ambito di un rapporto di supremazia gerarchica; b. emesse dall’ente o autorità titolare di un potere di controllo, di indirizzo, di direttiva o di coordinamento nei confronti degli enti e degli uffici che a tale potere soggiacciono; c. poste in essere da un determinato organo o soggetto nell’esercizio del potere di autoregolamentazione al medesimo spettante o riconosciuto. Pertanto si é negata alle circolari la natura di atto amministrativo sostanziale, facendole, invece, rientrare nel novero delle misure di notificazione. Le circolari operano con efficacia vincolante soltanto nei confronti degli organi sottordinati, senza assurgere al rango di fonti dell’ordinamento e perciò non sono vincolanti per tutti i consociati e per i giudici. Esse possono essere sia atti con i quali l’autorità centrale o comunque titolare del potere di supremazia gerarchica identifica, in via astratta e predeterminata, la soluzione più idonea al soddisfacimento dell’interesse pubblico nell’ambito di poteri discrezionali il cui esercizio é rimesso ai singoli organi decentrati o comunque inferiori; sia atti con i quali l’autorità medesima fissa il significato e la portata di norme da applicare e da osservare nell’espletamento dell’attività demandata agli organi predetti (cd. circolari interpretative). Ora non v’è dubbio che le USL siano tenute ad osservare quanto disposto dalle circolari del Ministero della Sanità e dei competenti Organi regionali, in merito all’apposizione dei sigilli in ceralacca sulla cassa e sulla documentazione. A nulla rileva il silenzio del DPR 285 sulla procedura in esame: infatti, lo scopo che la Circolare n.24 del 24/06/1993 si è prefissata, consiste appunto nell’interpretazione delle disposizioni ambigue e nell’integrazione di quelle lacunose. Pertanto il mancato rispetto di quanto previsto dalle circolari espone il responsabile a sanzioni disciplinari (che per gli impiegati civili dello Stato consistono nella censura, nella riduzione dello stipendio, nella sospensione della qualifica e nella destituzione) motivate dalla violazione di un dovere inerente al proprio ufficio. Nel caso, poi, il soggetto sia consapevole dell’illiceità del proprio comportamento (1), si configura a suo carico anche il reato di cui al primo comma dell’art.328 del c.p. Tale reato, denominato omissione o rifiuto di atti di ufficio, consiste nell’indebito (2) rifiuto di compiere un atto del proprio ufficio (3) da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. Perché si configuri la fattispecie in esame, in primo luogo occorre che l’atto omesso vada compiuto senza ritardo per ragioni o di giustizia, o di sicurezza, o di igiene e sanità; in secondo luogo deve essere stata inoltrata una richiesta in tal senso o da parte di un superiore gerarchico o da parte di un terzo. Tuttavia, nel caso che ci troviamo ad analizzare, la disposizione contenuta nella circolare si concreta in un ordine del superiore gerarchico (vale a dire il ministero della Sanità) la cui inosservanza volontaria equivale ad un rifiuto implicito. La sanzione prevista per il reato in esame consiste nella reclusione da 6 mesi a 2 anni. Orbene, per evitare il profilarsi di responsabilità penali anche in capo al responsabile del servizio di custodia del cimitero di arrivo, si consiglia di risolvere la situazione, sollecitando le USL competenti all’osservanza della circolare citata. Se tale sollecito risultasse vano, andrebbe allora fatta una segnalazione all’assessorato regionale alla Sanità (per conoscenza) e al ministero della Sanità, in quanto autorità gerarchica superiore. (1) Il dolo richiesto è generico: è escluso non solo dall’errore di fatto, ma anche dall’errore di diritto. (2) Il rifiuto è indebito quando manca un motivo legittimo. (3) Atti dovuti e appartenenti alla competenza funzionale del soggetto.
Norme correlate:
Art 328 di Regio Decreto n. 1398 del 1930
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-vigilanza,VARI-caratteristiche feretro,VARI-sanzioni,VARI-reati
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