Quesito pubblicato su ISF1999/3-i

Il Comune di …….. chiede se l’inumazione in campo comune di arti amputati e di feti abortivi sia gratuita come quella di salme e se i medesimi vadano inumati in fossa singola (separata da altra) a metri due di profondità oppure possano essere inumati in un unica fossa ed in forma indistinta più arti o più feti. Infine domanda se allo scadere dei dieci anni dalla inumazione, sia ammissibile, su richiesta, la restituzione dei resti per procedere a tumulazione.

Risposta:
Ai sensi dell’art 50 del DPR 285/90 combinato con il disposto di cui all’art. 12 comma 4 della L. 440/87, il Comune è tenuto a fornire gratuitamente la sepoltura di cadaveri, resti mortali (intendendosi anche parti di cadavere quali arti amputati) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all’art. 7, purché di deceduti nel comune o persone che avevano al momento della morte residenza nel comune. In caso contrario l’accettazione in cimitero di tali fattispecie è facoltativa e soggetta alle tariffe previste dal comune. Non sussistono norme nazionali vigenti per le misure delle fosse per gli arti e i feti o prodotti abortivi non dichiarati nati morti e per i quali i genitori abbiano richiesto una sepoltura individuale. Possono quindi essere scelte le soluzioni più adatte o introdotte una volta per tutte nel regolamento di polizia mortuaria comunale. È possibile la sepoltura cumulativa in unica fossa, purché in contenitori biodegradabili. Per i nati morti si seguono le norme stabilite dall’art. 73 del DPR 285/90, come per le richieste di inumazione in forma individuale avanzate da parte dei genitori. Il nato morto è trattato come un cadavere e quindi è soggetto alle stesse norme per la esumazione ordinaria, straordinaria, con possibilità di raccogliere le ossa in cassettine resti, ecc.

Norme correlate:
Art capo09 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo14 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-feto,CADAVERE-operazioni cimiteriali,VARI-parti anatomiche


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