Il Comune di ………… domanda se sia consentito racchiudere in un’unica cassetta zincata, depositata in celletta o loculo, i resti umani (ossa) anche di più cadaveri mineralizzati sepolti in un’unica fossa.
Risposta:
L’articolo 74 del D.P.R. n. 285, dispone che possano essere sepolti in una stessa fossa soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto. La ratio di tale disposizione é da individuarsi nel fatto che, a causa della diversità di dimensione dei due corpi, anche in seguito alla mineralizzazione, essi non possono essere confusi. Se a ciò si aggiunge che ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.P.R. citato, le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, recante il nome e cognome del defunto, oppure nel caso non sia possibile l’identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l’indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti, appare evidente l’intenzione di conservare l’identità e l’individualità dei resti mortali anche in un momento successivo alla sepoltura, cosa che risulterebbe estremamente complessa in caso di cassetta resti non individuale.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo14 di
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-operazioni cimiteriali,CADAVERE-ossa
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