Quesito pubblicato su ISF1999/3-e

Il Comune di ………… chiede precisazioni in merito al concetto di prescrivibilità del diritto di proprietà del concessionario sul manufatto e sui materiali sepolcrali.

Risposta:
Si precisa che quando si afferma che il diritto di proprietà del concessionario sul manufatto e sui materiali sepolcrali è soggetto a prescrivibilità, ci si riferisce alla fattispecie descritta dal secondo comma dell’articolo 99 del DPR n. 285 del 1990. Infatti il regolamento di polizia mortuaria dispone che, in caso di soppressione del cimitero, il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private restino di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero (vale a dire che viene loro riconosciuto lo ius tollendi). Se però i concessionari rifiutano di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune. In realtà, ciò che si prescrive, in caso di non uso, è appunto lo ius tollendi del concessionario, a favore di un contrapposto ius retinendi del comune. In altre parole, nell’ipotesi di soppressione del cimitero, si assiste ad una riduzione del numero di facoltà di cui è sintesi il diritto di proprietà (limiti dovuti a ragioni di interesse pubblico), con la conseguenza che al concessionario rimane esclusivamente l’esercizio dello ius tollendi. Qualora tale diritto si prescriva per il mancato esercizio, il diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali passerà al comune, già proprietario del suolo (accessione di mobili ad immobili). Va comunque posto in evidenza che la proprietà dei singoli elementi mobili formanti il sepolcro non implica la proprietà del corpus compositum. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: 1. CARRESI, Sepolcro (Diritto vigente), in Nss. D.I., XVII, 1970, 33 ss. 2. CARRESI, Aspetti privatistici del sepolcro, in Riv.dir.civ.,1970, II, 270 ss.

Norme correlate:
Art capo19 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-demanialità,CONCESSIONE-sepolcro


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