Quesito pubblicato su ISF1999/3-c

L’Amministrazione comunale di ………….. (Comune A) acquistò da un privato nel 1938, insieme ad un altro Comune limitrofo (Comune B), una porzione di cimitero privato interamente situato nel suo territorio comunale. Successivamente all’acquisto venne costituito fra i due Comuni un consorzio di gestione per consentire e regolamentare la sepoltura delle salme dei residenti nei poderi compresi nell’azienda agricola della famiglia alienante e situati nel territorio dell’uno e dell’altro comune (consorzio sciolto per obbligo di legge nel 1996). Attualmente sono in corso trattative fra il Comune B e gli eredi degli alienanti per consentire la gestione di questo cimitero. Il Comune di ………….. domanda se – permanendo la proprietà del cimitero indivisa tra i 3 soggetti – sia possibile (in deroga a quanto disposto dal DPR 285/90) prevedere le seguenti disposizioni: 1. diritto al seppellimento di salme di cittadini residenti e deceduti nel Comune B, ma appartenenti a famiglie residenti nell’area dell’azienda agricola ricadente nel territorio del Comune A; 2. istituzione e tenuta di separati registri (uno per il Comune A e un altro per il Comune B); 3. nomina, per ciascun Comune, di un diverso responsabile del servizio di custodia; 4. assegnazione a ciascun Comune di un diverso campo di inumazione.

Risposta:
Invero il caso è del tutto particolare! Dall’esposizione del quesito si comprendere che: a) Il cimitero in questione era originariamente un cimitero particolare, ora regolato dall’art.104/4 del DPR 285/90. b) I due Comuni (A e B) hanno acquistato una porzione di tale cimitero privato nel 1938, che identifichiamo come X; ai privati restò la porzione Y. c) Non è dato conoscere, anche se si suppone così, se il consorzio di gestione riguarda l’intero cimitero, come somma delle due porzioni X e Y o altro. E’ innanzitutto da verificare se la porzione di cimitero X è stata inserita nel demanio comunale del Comune A (sono da verificare gli atti), come parrebbe giusto in base all’art. 824 del c.c… Non si comprende l’affermazione che la proprietà del cimitero è indivisa fra i tre soggetti. Difatti se di acquisto si trattò la proprietà è del Comune A nel quale insiste il cimitero, laddove facente parte del patrimonio dell’ente. La gestione del cimitero (o di una porzione dello stesso) è invece fatto distinto dalla proprietà dello stesso. Se la situazione è, come si pensa, la seguente: “Porzione X di cimitero: proprietà del Comune A, utilizzo plurimo (Comune A + Comune B)” l’uso da parte del Comune B del cimitero è regolabile da convenzione ex art. 24 della L.142/90. Per la porzione Y del cimitero (quello particolare) è il Consorzio di privati o il privato che sottoscrive un contratto con il Comune A perché gli renda dei servizi. In sostanza il Comune A agisce nei confronti dei privati come un qualunque soggetto fornitore di servizi (alla stregua di impresa). E’ la convenzione che regola i rapporti fra i Comuni A e B, che stabilisce e chiarisce i dubbi posti. La legge (art. 52 DPR 285/90) stabilisce che deve essere prestato un servizio di custodia in tutti i cimiteri. Il registro ivi previsto può essere unico per tutti i cimiteri del Comune, indipendentemente dal fatto che si tratti di cimitero comunale, consorziale o particolare. Aiuta ad interpretare la norma il paragrafo 12 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/93. Nel cimitero consorziale è il Sindaco del Comune nel quale si trova il cimitero che ha i poteri previsti dall’art. 51. In pratica il funzionamento del cimitero consorziale è come fosse un altro cimitero comunale (del Comune A). Le regole di ripartizione di spese e proventi seguono i criteri convenzionalmente stabiliti, avuto presente i criteri generali di legge (art. 49/3, 51/1, 52 e 95 del DPR 285/90). Ne conseguono le risposte ai quesiti posti: 1. Il diritto al seppellimento nel campo comune di inumazione del cimitero in questione è per salme di cittadini aventi in vita la residenza nel Comune A o ivi morti, indipendentemente da altri diritti vantabili (art. 50/1 lett. a) e b) DPR 285/90). 2. Il diritto al seppellimento in campo comune nel cimitero in questione è per salme di cittadini aventi in vita la residenza nel Comune B (non morti nel Comune A) o morti nel Comune B (non residenti nel Comune A) in forza della convenzione fra i Comuni A e B. L’onere relativo è stabilito nella convenzione ed è a carico del Comune B. 3. La sepoltura di salme di cittadini che non vantino alcuno dei diritti di cui sopra, ricadenti in vecchi obblighi sottoscritti nel 1938 è possibile in apposito spazio concesso per la durata della sepoltura originariamente prevista (10 anni?). 4. Vi è un solo responsabile del servizio di custodia (designato dal Comune A). 5. Vi è un unico registro per il cimitero (o per tutti i cimiteri del Comune A se è informatizzata la gestione). 6. Ogni anno il Comune A presenta, secondo le norme della convenzione, specifica distinta numerica delle operazioni cimiteriali eseguite per conto del Comune B e l’estratto, per quanto lo riguarda, delle trascrizioni di cui all’art. 52 del DPR 285/90, a giustificazione dell’onere richiesto. 7. La individuazione di un distinto campo di inumazione, rispettivamente per il Comune A e per il Comune B, non va contro nessuna norma di legge, trattandosi di misura organizzativa, che potrebbe essere ricompresa nelle clausole della citata convenzione.

Norme correlate:
Art capo09 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo21 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-cimitero particolare,CIMITERO-custodia,CIMITERO-demanialità,CIMITERO-gestione


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