Al Comune di …………… è pervenuta una richiesta di recesso dal contratto di concessione di n. 2 loculi (per tale richiesta non risulta essere agli atti dell’Amministrazione nessun atto formale). Il Comune presuppone che la costruzione del lotto in questione risalga alla metà degli anni ’50, con conseguente continuazione della concessione perpetua fino all’anno 1975 (anno di approvazione del DPR 803/75). Il Comune chiede quindi come sanare questa situazione, considerando che ora le concessioni hanno durata quarantennale.
Risposta:
Si chieda a chi ha presentato la domanda di recesso dei 2 loculi di esibire il titolo in base al quale ne dispone (contratto, comunicazione del Comune, ricevuta del pagamento effettuato ed a chi). Poiché prima del DPR 805/75 era possibile la compravendita fra privati è anche ipotizzabile questa provenienza. Poi si valuterà. Nel caso in cui il possessore del loculo non possa esibire alcun titolo e dopo aver esperito le opportune ricerche agli atti del Comune, non resta che acquisire al demanio del Comune i 2 loculi senza corrispondere alcunché all’attuale possessore. Come noto sui beni demaniali vigono le norme stabilite dagli art.. 823 e 824 del c.c. (inalienabilità, intrasmissibilità, fuori commercio, non usucapibilità). Infine sembra di capire che questi 2 loculi siano stati costruiti assieme ad altri. E’ bene verificare se per questi ultimi si hanno i contratti di concessione.
Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 823 di Regio
Riferimenti:
Parole chiave:
CONCESSIONE-demanialità,CONCESSIONE-inalienabilità,CONCESSIONE-rinuncia
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