Il Comune di …………….. chiede a chi – tra ASL, Comune e Privati – competono i controlli ex art. 30 D.P.R. 285/90. Vorrebbe inoltre avere delucidazioni sulle problematiche inerenti al rapporto tra cremazione e trattamenti antiputrefattivi.
Risposta:
Allo stato attuale della legislazione, in base all’art. 16/2 del DPPR 285/90 è l’ASL che vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme. Il controllo è obbligatorio nel caso di trasporto all’estero, dall’estero o per morti di malattia infettivo-diffusiva. Negli altri casi il controllo viene regolato diversamente da Regione a Regione (talune hanno uno specifico tariffario) o da Comune a Comune (in base a quanto stabilito in via generale dal regolamento di polizia mortuaria comunale o dall’ordinanza del Sindaco che regola i trasporti funebri, di cui all’art. 22 del DPR 285/90) e può essere svolto anche non in forma continuativa, bensì a campione. Si rimanda alle circ. SEFIT-Federgasacqua p.n. 3626 del 15/10/96 e p.n. 3768 del 10/9/97 per ulteriori chiarimenti. Il D.M. Ambiente 25/5/1989 prevede la cremazione delle sole parti anatomiche riconoscibili (come alternativa alla inumazione); a tal riguardo è invalso l’uso di considerare tali gli arti. Sia in caso di inumazione che di cremazione è preferibile ricorrere a trattamenti antiputrefattivi basati sulla refrigerazione fino al momento del trasporto. In caso contrario, laddove le parti anatomiche siano confezionate in contenitori plastici, con addizione di sostanze antiputrefattive, occorre valutarne gli effetti: – impossibilità di inumazione, laddove i contenitori siano di materiali non biodegradabili; – valutazione delle emissioni in atmosfera e sui danni al rivestimento in refrattario per forni crematori.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata
Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere,TRASPORTO_FUNEBRE-vigilanza,VARI-parti anatomiche,VARI-trattamento antiputrefattivo
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