Quesito pubblicato su ISF1999/2-e

Il Comune di …………….. sta provvedendo all’esumazione dei resti mortali dei caduti della Prima Guerra Mondiale, ma sta incontrando grosse difficoltà a causa dell’ostruzionismo dei parenti che ritengono i resti “sacri” e quindi non riesumabili. Questi ultimi asseriscono che diverse volte in passato si è proceduto all’esumazione, ma sono sempre state saltate le fosse in questione. Chiede quindi se esiste qualche disposizione o circolare emanata dal Ministero della Difesa che impedisca tale esumazione.

Risposta:
L’art. 7, ultimo comma, della Legge 9 gennaio 1951 n. 204 e succ. modificazioni, dispone che le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti all’art.61 del Regolamento di Polizia Mortuaria R.D. n. 1880 del 21.12.1942 ora art. 82 del D.P.R. n.285/90, e che i Comuni interessati hanno l’obbligo di conservarle fino alla loro sistemazione definitiva in sacrari o negli ossari costruiti appositamente. Le disposizioni riportate nella legge 204/51 succitata si riferiscono sempre all’inumazione delle salme di militari. Non si sono rinvenute disposizioni in merito alla tumulazione o estumulazione delle salme di militari, anche se per omogeneità di comportamenti, non potranno avviarsi ad ossario comune, al termine del periodo di concessione in tumulo, le ossa di un caduto in guerra, ma raccolte in particolare luogo identificato nel cimitero. Il testo integrale della L. 204/51 è riportata come documentazione nel numero 96/2 di Nuova Antigone, nelle pagine centrali.

Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 00 di Legge n.

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-esumazione,CADAVERE-ossa,VARI-sacrario


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