Quesito pubblicato su ISF1999/2-c

Nel caso di tumuli privati plurimi (familiari o collettivi), per i quali pur esiste una concessione temporale per l’intero sepolcro, non esiste nel Comune di ……. una concessione (o turno di rotazione definito) per la singola salma ivi sepolta. Analogamente dicasi, per estensione, per le tumulazioni perpetue individuali o plurime. In tali casi quando si ha la condizione di “resto mortale”? Si stimano esistere le seguenti ipotesi, conciliabili con alcuni orientamenti raccolti: a) la condizione di resto mortale” va definita ai sensi della circ. Min. Sanità 24/93 a cura dell’ASL; b) si ha “resto mortale” ai sensi “amministrativi” dopo che è trascorso un periodo di tumulazione per la singola salma pari al periodo concessorio di tumulazione individuale (cioè i normali loculi) in uso all’epoca della originaria tumulazione; c) valgono contemporaneamente le due precedenti possibilità. Il tutto è definibile solo con atto del gestore o serve almeno un’intesa formale con l’ASL?

Risposta:
La circolare 10/98 non fa che riportare il testo del DPR 285/90 (art. 86/3). Logica vuole che il periodo temporale per la definizione amministrativa di resto mortale non sia la durata della concessione, bensì di tumulazione, anche come somma di due o più periodi trascorsi in tombe diverse. Bastano quindi 20 anni di tumulazione, in qualunque tomba siano stati effettuati. L’ordinario metodo di regolazione di esumazioni ed estumulazioni è l’ordinanza del Sindaco.

Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-estumulazione


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