Il Comune di ………… ha rilasciato l’autorizzazione alla estumulazione straordinaria di due salme da una tomba di famiglia, previa domanda presentata all’ufficio competente da un parente. In un secondo tempo un parente in linea retta di dette salme ha comunicato al Comune che l’autorizzazione era stata richiesta da un parente collaterale dei defunti e contitolare della tomba di famiglia. Le salme in questione erano tumulate nel 4° e 5° loculo a partire da terra ed attualmente nel 4° è stata tumulata un’altra salma (nella tomba di famiglia non vi sono attualmente altri loculi liberi). Al fine di ripristinare lo stato di cose originario si dovrebbe fare la riduzione della salma tumulata nel 3° loculo (decesso avvenuto nel 1935) e ricollocare in detto loculo la salma attualmente tumulata nel 4° loculo (decesso avvenuto nel 1996). Il Comune di ………… chiede se dette operazioni devono essere richieste dai familiari oppure possono essere disposte dal Sindaco con ordinanza. Esso pone inoltre i seguenti quesiti: – Nel caso in esame il richiedente aveva titolo a proporre l’istanza? – L’ufficio che riceve la richiesta di autorizzazione (alla estumulazione) ha l’obbligo di verificare che l’istanza sia stata prodotta dal parente più prossimo? – Quali strumenti ha l’ufficio competente per far provvedere alla riallocazione nei loculi precedentemente occupati dai defunti di cui sopra?
Risposta:
La risposta ai quesiti dipende da come è formulata l’istanza, innanzitutto, e dalla normativa vigente nel Comune (per effetto del regolamento di polizia mortuaria comunale o di ordinanza del Sindaco). Laddove sia esplicitamente previsto (nell’ordinanza o nel regolamento comunale) che l’operazione cimiteriale si effettua anche a richiesta di uno solo dei familiari, il quale “si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati” (vedasi in tal senso l’art. 87 dello schema di regolamento di polizia mortuaria comunale tipo in Antigone 94/3 e Nuova Antigone 97/3), il responsabile del servizio non fa che attenersi a regole prestabilite e non ha responsabilità nel caso di possibili azioni di terzi. Anzi, ne avrebbe se discostasse il suo comportamento dai criteri stabiliti da ordinanza o regolamento. Se non vi è il regolamento comunale e/o l’ordinanza del Sindaco che regola la materia, vale quanto la giurisprudenza consolidata ha stabilito per la sepoltura (a meno di disposizioni del de cuius) e cioè che ha tale titolo, prioritariamente il coniuge o, in assenza di questi (per morte o in capacità di intendere e volere), gli ascendenti e discendenti di pari grado. E’ inoltre da tener presente che il diritto di intervenire per la sepoltura del de cuius (e quindi per le operazioni anche conseguenti, in quanto presuppongono in genere una diversa ulteriore sepoltura) non è legato a questioni ereditarie, bensì è “jure sanguinis”, cioè connesso ai legami di sangue, nella famiglia (1). L’Amministrazione comunale, laddove intervenga una vertenza fra familiari, ne resterà estranea, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Circa le responsabilità per il familiare che non aveva titolo a richiedere una operazione cimiteriale si è del parere che, tranne non rilevino fatti penali, non è sanzionabile un comportamento se questo non viola precise disposizioni di legge (ad es. dichiarazione falsa in atto sostitutivo di notorietà), regolamento o norme locali. In altri termini se il Comune ha dato corso ad una istanza di uno o più familiari, poi rivelatisi non titolati a fare detta richiesta per effetto di norme locali, si ha una violazione per il familiare del regolamento locale, depenalizzata, soggetta a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 107 del DPR 285/90. Infine è da notare che l’ordine di sepoltura in posti all’interno di una tomba di cui si è contitolari di concessione, è, salvo patti contrari notificati all’Amministrazione comunale, in relazione all’ordine cronologico di morte. Per dirla in altro modo: “chi tardi arriva male alloggia”. Nel caso segnalato l’Amministrazione comunale può promuovere una soluzione bonaria. Se non viene trovata, le famiglie ricorreranno ad un giudizio arbitrale o all’autorità giudiziaria. In quest’ultimo caso conviene mantenere fermo, come già detto, lo stato di fatto. (1) Diverso è il discorso per la cremazione, che prevede (art. 79 del DPR 285/90 e paragrafo 14 della circolare n.24 del 24/6/93 del Min. Sanità) procedure specifiche che si sostanziano nella espressione della volontà del de cuius (in primis), poi del coniuge e, in mancanza, di tutti i parenti dello stesso grado.
Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo22 di
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-operazioni cimiteriali,SEPOLCRO-assenso congiunti,SEPOLCRO-ius sepulcri
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