Nella seconda parte del punto 3 della circ. Min. Sanità 10/98, si afferma che, dopo l’estumulazione “… E’ altresì consentita la tumulazione nella stessa … sepoltura”. La perplessità nasce dal fatto che ciò non appare completamente in linea con quanto effettivamente stabilito dal regolamento nazionale. L’art. 86 c. 2 prevede che i feretri estumulabili siano destinati all’inumazione. L’art. 88 c. 1 prevede altresì che i feretri possano essere estumulati anche per un trasporto in altra sede. Tralasciando ovviamente le estumulazioni disposte dall’autorità giudiziaria, quelle di cui sopra sono le uniche destinazioni del feretro che il DPR 285/90 prevede in caso di estumulazione. La ritumulazione nella stessa sede non è stata presa in considerazione dal legislatore: il fatto di introdurla con una circolare significa legittimare le cosiddette “verifiche feretro”, operazioni di cui questa AUSL ha già fatto esperienza. In pratica, i familiari richiedono l’estumulazione della cassa e la successiva apertura SOLO per verificare lo stato di mineralizzazione della salma, non essendo intenzionati né ad inumarla né a trasportarla in altra sepoltura: se la salma è mineralizzata, si procede alla raccolta delle ossa liberando così un posto, mentre se non è ancora mineralizzata si procede a rifasciatura e ritumulazione nello stesso posto. Queste operazioni, a parte l’aspetto imbarazzante di sfasciare casse non di rado quasi integre, presentano degli inconvenienti. Può accadere, infatti, che familiari sprovveduti o mal consigliati richiedano queste verifiche anche quando la possibilità di riduzione della salma sia remota: in tal caso il tutto si risolve in uno spreco di soldi per i familiari e di tempo per gli operatori. Lo spreco può anche essere notevole: dato che molte tombe non sono a norma e non presentano uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro in ogni loculo, può rendersi necessario estrarre numerose casse per raggiungere quella oggetto della domanda di verifica feretro. Se poi queste casse risultano deteriorate (ad es. a causa di infiltrazioni di acqua), è necessario rifasciarle con cassa esterna di zinco prima di ricollocarle nel loro posto, con i conseguenti problemi di spese ed anche di ingombri in spazi già saturi. Non va inoltre, sottovalutato il rischio a cui sono esposti i necrofori: è vero che ciò fa parte del loro lavoro, ma non è questo un motivo per autorizzare qualunque tipo di operazioni. E’ per i motivi sopradescritti che, nel territorio della nostra AUSL, non si accettano più da anni domande di “verifica feretro”. Non vorremmo che, a seguito della circ. Min. Sanità 10/98, esse venissero riproposte. Sussiste qualche dubbio anche sull’interpretazione del penultimo capoverso, laddove il rifascio della cassa è obbligatorio solo se vi è constatazione di parti molli della salma. Significa forse che una salma corificata può essere ritumulata lasciando la cassa sfasciata? Ma, se la tumulazione avvenisse in altra sede, come fare per il trasporto?
Risposta:
A di là delle Sue corrette osservazioni, occorre valutare quali soluzioni adottare per risolvere i problemi di carenza di posti nei cimiteri e di alta incidenza di inconsunti dopo periodi di tumulazione anche rilevanti (30-40 anni). La circolare, visto l’art. 86/2 (inumazione per non meno di 5 anni), individua una alternativa recependo ed adattando quanto nei fatti viene praticato in molti cimiteri d’Italia (da Lei definito come “verifica feretro”). Dopo 20 anni di tumulazione siamo in presenza di resti mortali (anche tumulati) e quindi si agisce su questi con sostanze biodegradanti: il risultato è che anziché occupare terra per 5 anni, si occupa il tumulo per altri 2 anni. Sembra quindi soluzione, tutto sommato, ragionevole. La questione del rifascio solo in caso di presenza di parti molli è una conseguenza dei motivi che stanno alla base della constatazione delle perfetta tenuta o sistemazione del feretro (art. 88). I motivi della tenuta o sistemazione del feretro sono per preservare da miasmi, contagio (nei primi tempi dopo il decesso), contenimento (sia per favorire la traslazione, sia per occultare alla vista dei frequentatori del cimitero il cadavere). Se non si hanno parti molli le uniche funzioni occorrenti sono quelle dette di contenimento. Laddove il feretro presenti caratteristiche di contenimento (e quindi di occultamento del cadavere) è superfluo il rifascio di zinco. Se invece sussistono pericoli per la salute (sia degli operatori che del pubblico) è l’ASL che lo verifica e determina le cautele da adottare.
Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-estumulazione,VARI-sostanze biodegradanti
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