Può essere cremato il resto mortale proveniente da estumulazione dopo 20 anni di sepoltura?
Risposta:
In base alla vigente normativa no, per effetto del comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/90. La circostanza è chiaramente specificata alla lett. a) del 1° comma del paragr. 3 della circolare Min. Sanità n. 10/98. Il resto mortale può permanere nello stesso tumulo, essere traslato in altro tumulo (comma 2 del stesso paragrafo) oppure deve essere inumato per almeno 5 anni. In ambedue i casi è consentito addizionare al resto mortale particolari sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione. Per maggiori ragguagli si rimanda alla circolare SEFIT-Federgasacqua n. 3945 del 2/9/1998.
Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata
Parole chiave:
CREMAZIONE-cremazione esiti fenomeni cadaverici
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