All’Amministrazione comunale di …………….. è pervenuta una richiesta concernente la possibilità di installare un distributore di carburante su una strada interquartiere posta ad una distanza di circa 200 metri dal cimitero. Essa chiede quindi di conoscere i modi di utilizzazione delle aree di rispetto cimiteriali, soprattutto per quanto riguarda aree che non possono essere interessate da espropri per ampliamenti del cimitero (in quanto ai limiti della zona di rispetto), il quale è prospiciente alla strada di viabilità interquartiere di cui sopra.
Risposta:
In risposta al quesito relativo all’utilizzazione delle aree circostanti il cimitero, occorre operare un distinguo: 1) per quanto riguarda le aree circostanti il cimitero ma non ricomprese nelle zone di rispetto (vale a dire poste oltre i duecento metri dal muro perimetrale), vige appieno il piano regolatore generale ergo l’utilizzazione di tali aree deve essere ad esso conforme; 2) per quanto riguarda, invece, le zone che distanziano meno di duecento metri dal cimitero, vige il divieto di costruire edifici e di ampliare quelli preesistenti (ex art. 338 del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265). Va precisato che con la definizione di “edificio” non si intende solo abitazioni, ma gli edifici di ogni genere, pubblici o privati, qualunque sia la loro destinazione (impianti sportivi, garages, scuola, palestra, stabilimenti industriali, ecc.)(1). La dottrina ritiene ammissibili nelle zone di rispetto le cabine elettriche e i chioschi per la vendita dei fiori o di oggetti funerari (2), trattandosi di servizi strettamente inerenti ed indispensabili. Vale a dire che non rientra nel divieto di cui all’art. 338 cit. la costruzione di edifici sprovvisti dei requisiti di durata, inamovibilità ed incorporamento nel terreno. Nel quesito posto, l’edificio consiste in un distributore di carburanti, il quale, presentando un incorporamento nel terreno, é incompatibile con i parametri individuati dalla dottrina per escludere l’applicazione del divieto di costruzione citato. Pertanto se l’area individuata per la sua realizzazione é compresa all’interno della zona di rispetto, vige senza dubbio il divieto. Nel caso in cui, invece, fosse al di fuori del raggio di duecento metri, solamente il piano regolatore generale può vietarne o meno la costruzione (fatto salvo norme specifiche per tali impianti). Nel quesito, si richiede anche un parere in merito agli usi consentiti nelle aree poste ai limiti delle zone di rispetto, e perciò insuscettibili di espropri per ampliamenti del cimitero. La risposta non diverge da quanto già detto: entro i duecento metri vige il divieto con i limiti che si sono evidenziati. Per quanto riguarda, invece, la circostanza che non siano effettuabili espropri per ampliamenti, va precisato che non viene, comunque, vanificata la ratio che sta alla base del divieto di costruzione, la quale consiste anche nel salvaguardare esigenze di igiene e nell’assicurare un adeguato decoro ai luoghi destinati alla sepoltura, e non solo nel consentire eventuali ampliamenti futuri del cimitero. Per un approfondimento si consiglia la lettura della seguente giurisprudenza: – Cons.St., 28 maggio 1935, n. 717; – Cons.St., 20 ottobre 1936; – Cons.St., Sez.V, 13 novembre 1965, n. 1048; – TAR Abruzzi, 30 dicembre 1974, n. 225; – TAR Piemonte, 25 settembre 1975, n. 245; – Cons.St., Sez. V, 25 febbraio 1977, n. 131; – Cass. Civ., Sez. I , 4 agosto 1977, n. 3482; – TAR Umbria, 30 marzo 1981, n. 95; – TAR Lazio, Sez. II , 30 gennaio 1989, n. 132; – TAR Lombardia, Sez. II , 12 ottobre 1990, n. 837; – TAR Abruzzi, Sez. L’Aquila, 6 marzo 1992, n. 57. (1) Cfr. Cons.St., Sez. V, 19 gennaio 1965, n. 1048; Cons.St., Sez. V, 18 novembre 1977, n. 1043; Cass., 23 luglio 1969, n. 2778; TAR Friuli-Venezia Giulia, 22 giugno 1987, n. 174. (2) Cfr. Nuova Rassegna, 1988, n. 22, p. 2493 e 1989, n. 14, p. 1523
Norme correlate:
Art 338 di Regio Decreto n. 1265 del 1934
Riferimenti:
Parole chiave:
CIMITERO-ampliamento,CIMITERO-distanze,DISTANZE_CIMITERIALI-cimitero,DISTANZE_CIMITERIALI-edificio
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