Nel cimitero comunale di …………….. si sono verificate vendite (avvenute con scrittura privata) di aree cimiteriali e tombe di famiglia da parte di privati nel periodo precedente al DPR 803/75. Gli atti relativi risultano registrati in alcuni casi presso l’ufficio di Registro ed in altri addirittura autorizzati dalla Giunta Comunale di allora. Si è creata quindi una situazione che impone la determinazione di norme comportamentali da parte di questi uffici per la risoluzione in sanatoria dei problemi che sono emersi. Pertanto il Comune di …………… chiede se è possibile rendere validi, senza alcuna contropartita per esso, gli atti di compravendita tra privati (ricadenti sotto le disposizioni del R.D. 21.12.1942, n. 1880 e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato in sede consigliare del 14.12.1896) adottando delibera di Consiglio Comunale del 1989, approvata dal CO.RE.CO. oppure quali altre soluzioni si debbano adottare e quale normativa le regola.
Risposta:
L’art. 71 del R.D. 21/12/42 n. 1880 consentiva la cessione totale o parziale del diritto d’uso delle sepolture. Ammessa la possibilità di cessione in sede locale (in quanto consentita dal regolamento municipale di polizia mortuaria), questa è stata possibile fino alla entrata in vigore dl DPR 21/10/1975 n. 803 (cioè fino al 10/2/1976). Difatti il diritto d’uso delle sepolture venne regolato dal Titolo 18 del DPR 803/75, che non consente più dette cessioni, anzi esplicitamente (art. 93/4) fa divieto di nuove concessioni a chi mira a farne oggetto di lucro o di speculazione. Con l’art. 109/2 viene abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile col DPR 803/75. Circa il pregresso vale unicamente e fino al 10/2/76 quanto stabilito all’ultimo comma del citato art. 71 del R.D. 1880/42, ovvero per coloro che notificavano al Comune, la cessione o trasmissione del diritto d’uso il Comune era tenuto a dar riscontro entro 1 mese. Dopo l’entrata in vigore della nuova normativa (10/2/76) non possono più sussistere cessioni o trasmissioni del diritto d’uso di un sepolcro. E’ opinione dello scrivente che il Comune avesse tempo fino al 9/3/76 per esprimersi su notifiche pervenute fino ad un mese prima. Pertanto, in relazione al quesito posto, non si vede altra soluzione se non il ricorso a rinuncia dell’originale intestatario e rilascio di nuova concessione.
Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CONCESSIONE-rinuncia,SEPOLCRO-cessione di tomba,SEPOLCRO-compravendita
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248