Quesito pubblicato su ISF1998/3-c

Il Comune di …………… domanda se per procedere alle operazioni di condizionamento, traslazione, esumazione, cremazione, ecc. di salma sia sufficiente – al fine di porre al riparo l’Amministrazione da eventuali azioni legali – la sola richiesta presentata da parte di uno soltanto degli eredi. Chiede inoltre di sapere se una specifica previsione regolamentare in tal senso possa cautelare completamente il responsabile del procedimento amministrativo nei confronti delle possibili azioni legali intraprese dagli eventuali eredi dissenzienti. Qual è inoltre la procedura legittima da seguire nel caso in cui la richiesta da parte di uno soltanto degli eredi sia illegittima?

Risposta:
Le esumazioni ordinarie sono regolate in ambito locale dal Sindaco (art. 82/4 del DPR 285/90) entro i limiti stabiliti dalla legge (DPR 285/90) e dal regolamento di polizia mortuaria comunale. Le esumazioni straordinarie, fatte salve quelle svolte per ordine dell’Autorità Giudiziaria, vengono autorizzate dal Sindaco (ora dirigente o responsabile del servizio in base alla L. 127/97). Laddove sia esplicitamente previsto (nell’ordinanza o nel regolamento comunale) che l’operazione cimiteriale si effettua anche a richiesta di uno solo dei familiari, il quale “si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati” (vedasi in tal senso l’art. 87 dello schema di regolamento di polizia mortuaria comunale tipo in Antigone 94/3 e Nuova Antigone 97/3), il responsabile del servizio non fa che attenersi a regole prestabilite e non ha responsabilità nel caso di possibili azioni di terzi. Anzi, ne avrebbe se discostasse il suo comportamento dai criteri stabiliti da ordinanza o regolamento. Se non vi è il regolamento comunale e/o l’ordinanza del Sindaco che regola la materia, vale quanto la giurisprudenza consolidata ha stabilito per la sepoltura (a meno di disposizioni del de cuius) e cioè che ha tale titolo, prioritariamente il coniuge o, in assenza di questi (per morte o in capacità di intendere e volere), gli ascendenti e discendenti di pari grado. Quanto sopra specificato vale anche per le estumulazioni, intendendosi per ordinarie quelle alla scadenza della concessione. Talune amministrazioni hanno specificato nei loro regolamenti che per ordinarie si intendono pure le estumulazioni dopo 20 anni dalla tumulazione. Le estumulazioni straordinarie sono le rimanenti. E’ inoltre da tener presente che il diritto di intervenire per la sepoltura del de cuius (e quindi per le operazioni anche conseguenti, in quanto presuppongono in genere una diversa ulteriore sepoltura) non è legato a questioni ereditarie, bensì è “jure sanguinis”, cioè connesso ai legami di sangue, nella famiglia. Diverso è il discorso per la cremazione, che prevede (art. 79 del DPR 285/90 e paragrafo 14 della circolare n. 24 del 24/6/93 del Min. Sanità) procedure specifiche che si sostanziano nella espressione della volontà del de cuius (in primis), poi del coniuge e, in mancanza, di tutti i parenti dello stesso grado. Inoltre è bene ricordare che la cremazione postuma (con esumazione o estumulazione straordinaria da sepoltura esistente) è consentita per le salme previa acquisizione di quanto previsto ai commi 4 e 5 dell’art. 79. Ricordo che le persone devono essere decedute dopo l’entrata in vigore del DPR 285/90 e cioè dal 26/10/1990. Si ritiene che non occorra l’acquisizione di cui ai citati commi 4 e 5 dell’art. 79 in caso di inumazione superiore all’ordinario periodo di rotazione (10 anni) sia in campo comune che in sepoltura privata. Analogamente per la estumulazione quando queste sono effettuate dopo 20 anni dalla tumulazione. L’Amministrazione comunale, laddove intervenga una vertenza fra familiari, ne resterà estranea, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Circa le responsabilità per il familiare che non aveva titolo a richiedere una operazione cimiteriale si è del parere che, tranne non rilevino fatti penali, non è sanzionabile un comportamento se questo non viola precise disposizioni di legge (ad es. dichiarazione falsa in atto sostitutivo di notorietà), regolamento o norme locali. In altri termini se il Comune ha dato corso ad una istanza di uno o più familiari, poi rivelatisi non titolati a fare detta richiesta per effetto di norme locali (vds. punto 3 che precede), si ha una violazione per il familiare del regolamento locale, depenalizzata, soggetta a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 107 del DPR 285/90.

Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo22 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-esumazione,CADAVERE-operazioni cimiteriali,SEPOLCRO-assenso congiunti


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