Nel cimitero comunale di ……….. sono in atto, da un anno a questa parte, le operazioni di esumazione ordinaria delle salme inumate nei campi comuni da più di dieci anni. Nel procedere a liberare dalle sepolture il campo ………. si è potuto constatare che per alcune salme non si era compiuto il processo di mineralizzazione, e pertanto si è ritenuto opportuno predisporre per la risepoltura dei resti mortali indecomposti in altre fosse del campo comune, previa la chiusura di questi in nuovi feretri. La procedura adottata nel pieno rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 285/90, ha comportato tuttavia degli oneri per il Comune non indifferenti, dovuti ai costi ingenti per l’acquisto dei feretri. La risepoltura per tutte le salme indecomposte per le quali nessun parente ha preventivamente fatto richiesta di raccogliere i resti, è risultata comunque, in alternativa alla cremazione ancora più onerosa per i costi di trasporto al forno crematorio di XXX, unica soluzione perseguibile. Tuttavia l’utilizzo di feretri per inumazione non è prescritto o precisato per legge per questo tipo di casi, per cui si ritiene di adottare in futuro che la risepoltura dei resti mortali indecomposti possa avvenire direttamente nel terreno in fosse di dimensioni e caratteristiche previste dalla legge. Il trasporto della salma da una sepoltura all’altra (indispensabile per liberare compiutamente i campi comuni) potrebbe avvenire mediante l’utilizzo di una portantina in acciaio inossidabile, lavabile e disinfettabile dopo l’uso. Il Comune di ……………. chiede pertanto un parere in merito.
Risposta:
Il regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285 del 10.09.90) all’art. 74 recita: “Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno…” e all’art. 75: “Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile”. La normativa quindi, quando tratta della inumazione fa riferimento solo al cadavere e non ai resti mortali, precisando inoltre che non é consentito l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Si ricorda che va trattato come “cadavere” il corpo umano privo di vita fino al completamento dei processi trasformativi post mortali mentre, sono da ritenersi “resti mortali” quei resti indecomposti che comunque rappresentano gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi (resti scheletrici, salme saponificate, mummificate, ecc.). Pertanto, per quanto riguarda la risepoltura di resti mortali per i quali nessun parente ha preventivamente fatto richiesta di raccoglierli, appare possibile procedere diversamente da quanto previsto dal citato art. 74 e, in teoria, qualunque soluzione appare percorribile. Ciò nonostante, a nostro parere, risulta necessario comunque adottare delle procedure di ordine pratico al fine di: ? rendere possibile, in futuro, l’identificazione e la raccolta dei resti mortali; ? garantire che il trasporto del resti mortali da una sepoltura all’altra avvenga nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie. A tal riguardo, quindi, potrebbero essere utilizzati – abbinati con reti contenitive di materiale resistente, per facilitare la raccolta delle ossa dopo il prescritto periodo di reinumazione – dei sacchi in materiale biodegradabile o, anche, semplici casse di legno con finalità esclusivamente contenitiva e pertanto non legate alle indicazioni costruttive del Regolamento di Polizia Mortuaria.
Norme correlate:
Art capo14 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-esumazione,CADAVERE-resti mortali
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