Domanda
E' dovuto il rilascio di concessione edilizia per la costruzione di loculi cimiteriali da parte di un Comune?
Risposta
Per la natura dei cimiteri, la costruzione di un cimitero, l'ampliamento di un cimitero o la realizzazione di manufatti cimiteriali (corpo di loculi) è opera igienico-sanitaria, da approvare da parte del Consiglio Comunale (art. 55 del DPR 285/90 e paragr. 11 della circ. Min. Sanità n. 24/93).
Anche se temporalmente precedente, la Legge 142/90, ma di rango superiore, attribuisce il compito alla G.M., laddove l'opera sia stata prevista nei piani poliennali di finanziamento.
Trattandosi di opera pubblica vale l'art. 4, commi 16 e 17, del D.L 5710/1993 n. 398 convertito con modificazioni con L. 4/12/1993 n. 493.
Se ne riporta il testo:
"Art. 4/16. Per le opere pubbliche dei Comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
Art. 4/17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizione degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento."
Se l'opera è stata realizzata da azienda municipalizzata (intendendosi l'azienda speciale senza personalità giuridica), questa è in realtà equiparata al Comune (e quindi con delibera di C.C. o G.M. a seconda dei casi).
Per le aziende speciali dotate di personalità giuridica di cui all'art. 23 della L. 142/90 e le società di capitali a partecipazione locale maggioritaria, si può equiparare il caso alla concessione di costruzione e gestione affidata a soggetto gestore, che si sostituisce all'Amministrazione nell'esecuzione degli atti da Lei dovuti.
Pertanto si ritiene che anche in questo caso sia da seguire la stessa procedura prevista dai commi 16 e 17 dell'art. 4 del D.L. 398/93.