Quesito pubblicato su ISF1998/2-d

Nel caso in cui la ricerca anagrafica dia risultato negativo, ovvero non risultino più rintracciabili aventi diritto sulla sepoltura o sulla salma, o in entrambe i casi, come dobbiamo comportarci nei riguardi: a) della concessione della sepoltura (di norma perpetua); b) delle salme e/o resti ivi presenti.

Risposta:
Se la procedura non è stabilita dal locale regolamento di polizia mortuaria comunale, e se è stato accertato lo stato di abbandono della tomba, si inizia la procedura di decadenza, dando adeguata pubblicità della stessa. La procedura termina con la riacquisizione al patrimonio dell’E.L. dell’area e della tomba o monumento che vi insiste. Le salme presenti ove necessario sono inumate in campo comune per pervenire alla completa scheletrizzazione (art. 86 del DPR 285/90). I resti ossei potrebbero essere collocati in ossario comune. È consigliabile, invece, collocare i resti ossei nelle cassette resti di zinco di cui all’art. 36 del DPR 285/90 e mantenerle, per un adeguato periodo di tempo (ad esempio 2-3 anni) in camera mortuaria o in specifica sepoltura, a disposizione di eventuali aventi titolo che fossero venuti a conoscenza tardivamente della pronuncia di decadenza (ad es. emigrati all’estero).

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo17 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-operazioni cimiteriali,CADAVERE-ossa,CADAVERE-resti mortali,CONCESSIONE-decadenza


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