In occasione di un decesso avvenuto per suicidio, la salma è stata trasportata nell’Istituto di Medicina Legale per esame autoptico. La salma al termine deve essere cremata, per cui è stato richiesto alla Procura il nullaosta per la cremazione, per altro già in nostro possesso. A questo punto vorremmo sapere: il certificato di cui al punto 4) articolo 79 del D.P.R. 285/90 è ancora necessario? Sembrerebbe di sì. Cosa confermata al punto 2) dell’art. 14.2 della circolare 24/93. La logica credo in questo caso vorrebbe che il nullaosta escludesse il certificato del medico curante o necroscopo, in quanto in questo caso chi esegue la autopsia, incaricato dalla Procura della repubblica, con funzioni di medico necroscopo, non potrà certo entrare nel merito di una morte che è sicuramente violenta ed improvvisa e potrebbe essere dovuta a reato.
Risposta:
Il certificato del medico curante o del medico necroscopo (in assenza del curante) di cui al 4′ comma dell’art. 79 si riferisce all’usuale situazione di morte non violenta. In caso di morte violenta il medico curante non può escludere il sospetto di morte dovuto a reato. Cosicché si acquisisce agli atti il certificato che attesta tale sospetto. Il N.O. del’A.G. deve riportare in maniera esplicita che rende libero il cadavere per la effettuazione della cremazione e non in modo generico per la sepoltura.
Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
CADAVERE-autopsia,CADAVERE-autorizzazione alla sepoltura
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