L’art. 365 C.P fa riferimento agli obblighi di informativa nei confronti dell’Autorità Giudiziaria da parte di pubblici ufficiali. Nella Regione Emilia Romagna, i medici dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica, come risulta dalla nota del 09/09/86 (v. allegato), sono considerati agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, tenuti quindi a seguire gli obblighi di informativa previsti dalÌart.347 del C.P.. Visto quanto sopra, i medici del servizio di Igiene e Sanità Pubblica che in Emilia Romagna svolgono la funzione di medici necroscopi sono tenuti a rispettare l’obbligo di riferire al coordinatore sanitario?
Risposta:
Si è del parere che il medico necroscopo debba riferire la coordinatore sanitario ed è compito di quest’ultimo riferire all’Autorità Giudiziaria i casi che possono presentare i caratteri di un delitto. L’interpretazione deriva dalla lettura combinata del comma 3 dell’art. 4 del DPR 285/90 e degli artt.361 e 365 del C.P.. Non si capirebbe infatti il motivo della esplicita menzione del riferimento al coordinatore sanitario “anche in relazione a quanto previsto dall’art. 365 del C.P.”
Norme correlate:
Art 347 di Regio Decreto n. 1398 del 1930
Art 365 di Regio Decreto n. 1398 de
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-accertamento necroscopico
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