Quesito pubblicato su ISF1998/1-m

A chi spettano le spese per il trasporto dal domicilio all’obitorio (oppure da obitorio privo di tavolo autoptico ad altro più attrezzato) in caso di riscontro diagnostico disposto dal coordinatore sanitario (ora Servizio di Igiene Pubblica) ai sensi deIÌart.37 comma 2? All’Azienda U.S.L.? A familiari del deceduto? Al medico di base che ha eventualmente richiesto il riscontro diagnostico? È possibile richiamarsi al paragrafo 5.1 della C.M. n. 24/83 e considerare il trasporto sopracitato come a carico del comune del luogo in cui è avvenuto il decesso (equiparando quindi il Servizio di Igiene Pubblica alla pubblica autorità che, in caso di decesso PER ACCIDENTE in luogo privato, può richiedere al comune di prestare gratuitamente il servizio di trasporto)?

Risposta:
Il trasporto è a carico del Comune e si svolge con carro chiuso (artt. 16/1 e 19/1 DPR 285/90). Il regolamento di polizia mortuaria comunale può meglio specificare la circostanza, ma si è del parere che non vi siano dubbi al riguardo. È chiaro che il trasporto è da intendersi dal luogo di decesso al deposito di osservazione od obitorio individuato dal Comune. Il Comune interessato è quello dove è avvenuto il decesso. I familiari potrebbero richiedere il trasporto dall’abitazione al deposito di osservazione/obitorio servendosi di mezzi speciali; in tal caso l’onere è a loro carico. Diversa è la questione laddove l’A.G. disponga l’autopsia in luoghi diversi da quelli individuati in via generale dal Comune. In tal caso l’onere per il trasporto è dell’A.G. che ha stabilito una diversa destinazione.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo05 di

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-autopsia,CADAVERE-deposito di osservazione,TRASPORTO_FUNEBRE-gratuità


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