L’autorizzazione rilasciata dalla A.U.S.L. può essere valida, oltre che per la sepoltura anche per la cremazione? In caso affermativo, per il rilascio dell’autorizzazione è necessario acquisire il certificato ex art. 75 DPR 285/90 escludente il sospetto di morte dovuta a reato? A quale figura medica competerebbe eventualmente tale certificato, visto che per i prodotti abortivi non è neanche richiesto il certificato necroscopico?
Risposta:
L’autorizzazione alla cremazione è unicamente rilasciata dal Sindaco in base all’art. 79/1 dopo avere accertato le condizioni stabilite dell’art. 79. Il coordinatore sanitario si limita ad autenticare la firma del medico curante o del necroscopo (in caso di mancanza del curante) che certifica la esclusione di sospetto di morte dovuta a reato.
Norme correlate:
Art capo14 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo16 di
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-feto,CADAVERE-nato morto,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione
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